Sentenza n.217 - deposito 5 2015

<p><em>Professioni - discipline bionaturali</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge regionale detta una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali, al dichiarato scopo di valorizzare le stesse, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.
Le due disposizioni specificamente impugnate stabiliscono, rispettivamente, la definizione  delle discipline bionaturali (art. 2) e l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali» (art. 5).

Motivi del ricorso

Le disposizioni impugnate violano l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», perché, in contrasto con il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, individuano la figura professionale, da ascrivere all'ambito di quelle sanitarie, di operatore in discipline bionaturali.

Decisione della Corte

Questione fondata
Le disposizioni impugnate eccedono i limiti della competenza legislativa regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle «professioni».
La legge regionale prevede inoltre altre disposizioni che presentano un inscindibile legame funzionale con quelle fatte oggetto di specifica impugnazione.
A proposito della regolamentazione, da parte di alcune Regioni, delle attività definite discipline bionaturali, è stato costantemente ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della l.r. Umbria 19/2014 e delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.