Sentenza n.215 - deposito 5 2015

<p><em>Tutela ambientale - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Introduce, con riguardo alle opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, un'esenzione dall'autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri.
Dispone inoltre una generalizzata deroga all'obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato che non superino i 500 metri.

Motivi del ricorso

Con riferimento alla previsione della specifica esenzione dall'autorizzazione, la disposizione si pone in contrasto con l'art. 1-sexies del d.l. 239/2003, il quale stabilisce che, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, la competenza a rilasciare l'autorizzazione è dell'autorità statale e non prevede alcuna esenzione per le varianti di tracciato.
Con riferimento invece alla previsione relativa alla deroga generalizzata all'obbligo di autorizzazione, la disposizione opera una indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ponendosi così in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al d.lgs. 152/2006.

Decisione della Corte

Questione pregiudiziale
L'omessa impugnazione di precedenti norme regionali, analoghe alle disposizioni oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Questione inammissibile
La prima questione di legittimità costituzionale, formulata tramite la mera denuncia della violazione di una norma statale interposta, senza che sia indicata la competenza legislativa di cui quest'ultima sarebbe espressione, è inammissibile.
Questione fondata
Con riferimento alla seconda questione di legittimità costituzionale, l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della «tutela ambientale», e rappresenta un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale, comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell'energia».
Nella logica del legislatore statale, la modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, bensì è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall'opera.
La legge regionale impugnata, contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l'effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d'impatto ambientale.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. Veneto 30/2014, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»; inammissibile la seconda questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 1-sexies del d.l. 239/2003.