Sentenza n.195 - deposito 9 2015

<p><em>Donazione di organi - novazione della fonte</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Attribuisce all'ufficiale dell'anagrafe la competenza ad acquisire, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identità, tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem.

Motivi del ricorso

Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», in quanto la possibilità di manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti post mortem in occasione del rilascio o del rinnovo del documento d'identità – possibilità, peraltro, già prevista dal legislatore statale – concerne gli obblighi e compiti dell'ufficio anagrafe. Violazione altresì della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», in quanto la donazione di organi e tessuti post mortem rientra tra gli atti dispositivi del proprio corpo, e dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute», in quanto, pur non trattandosi di trattamento sanitario o di cura, al donante deve essere richiesta la prestazione del consenso informato.

Decisione della Corte

Questione fondata
La legge regionale impugnata, prevedendo la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».
A prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale. La legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati, derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Calabria 27/2014.