Sentenza n.193 - deposito 24 2015

<p><em>Legge elettorale</em></p>

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 24, assegna alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); ovvero, un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti (lettera b).


Motivi del ricorso
La disposizione risulta irragionevole e in contrasto con il principio dell'uguaglianza del voto, nella parte in cui collega il premio di maggioranza ai voti ottenuti dal candidato Presidente, anziché a quelli ottenuti dalle liste a lui collegate. Risulterebbe vulnerato anche l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, in quanto la formazione del Consiglio regionale dipenderebbe dai risultati elettorali del Presidente. In particolare, l'attribuzione del premio di maggioranza, in mancanza di una soglia minima di consensi da raggiungere per potervi accedere, rischierebbe di trasformare una minoranza elettorale in maggioranza consiliare: sarebbe irragionevole anche la mancata previsione, ai fini del premio, di una soglia minima di consensi che deve ricevere il candidato eletto Presidente.
Il sistema elettorale, inoltre, sarebbe ancora più incoerente in relazione alla possibilità offerta all'elettore di esprimere il voto disgiunto. In tale evenienza, infatti, l'attribuzione del premio di maggioranza risulterebbe in aperta contraddizione con le modalità di voto, in quanto sarebbe palesemente disattesa la scelta elettorale di coloro che hanno votato per un candidato Presidente e contemporaneamente per una lista che sostiene un Presidente diverso.
Infine, tale sistema non sarebbe coerente neppure con il principio fondamentale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), perché le esigenze legate alla governabilità non potrebbero ribaltare o alterare in maniera consistente l'esito elettorale.


Decisione della Corte
Questione inammissibile
Nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno degli effetti incostituzionali paventati dal rimettente: la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell'elettorato; il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente. In ragione di ciò la questione risulta essere meramente ipotetica, e pertanto non rilevante.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 30, lettera d), ai fini della ripartizione dei seggi, esclude le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento. La possibilità del voto disgiunto è fonte di irrazionalità e di incoerenza e stravolge in maniera non consentita il principio di uguaglianza del voto.


Motivi del ricorso
La disposizione, con riferimento alla possibilità del voto disgiunto, è fonte di irrazionalità e di incoerenza e stravolge in maniera non consentita il principio di uguaglianza del voto.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità.
Il collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent.

Dichiarazione:

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della l.r. Lombardia 17/2012; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d).