Giudizi incidentali degli articoli 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Contenuto delle disposizioni impugnate
I commi 1 e 2 dell'art. 2 e l'art. 4 della l.r. 9/2013 sono stati impugnati nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale; l'articolo 1 della l.r. 16/2013 è stato impugnato laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del medesimo capitolo 149827/R.
In attuazione delle indicate leggi regionali, la Regione Piemonte ha trasferito le risorse alle province; le Province di Alessandria e Verbano Cusio Ossola hanno impugnato tali deliberazioni adducendo l'insufficienza alla copertura delle spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite. Tale doglianza coinvolge necessariamente le leggi di bilancio.
Motivi del ricorso
Il TAR rimettente rileva violazione:
- dell'autonomia finanziaria delle province, garantita dagli articoli 117 e 119 Cost., poiché le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013 hanno apportato una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011), con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria;
- dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza (la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell'esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento) e anche del principio di eguaglianza sostanziale;
- dell'art. 118, secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato dal taglio delle risorse destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale esse erano state attribuite) e del principio di adeguatezza (lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe).
Decisione della Corte
Questione ammissibile
Le scelte di bilancio sono decisioni di natura politico –economica, costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari; esse esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza costituzionale, si è già tradotto in precisi modelli di giudizio, quali la salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio e del principio di gradualità e di proporzionalità. Esse non sono però sottratte alla cognizione del giudice di costituzionalità: la legge di bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non costituiscono zona franca sfuggente al sindacato costituzionale. Il giudizio è quindi ammissibile, pur se il sindacato della Corte non può addentrarsi nelle ragioni che hanno indotto la Regione a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti regionali.
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale riconosce alle Regioni le possibilità di ridimensionamento degli stanziamenti, la riduzione non deve però essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni, tanto più in un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, sì da far corrispondere quanto più possibile esercizio delle funzioni e relativi oneri finanziari. La riduzione dei trasferimenti rispetto al biennio precedente, ad invarianza di funzioni e in assenza di un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.
Le norme impugnate violano anche il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Una dotazione finanziaria radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione di tale principio (sul principio della programmazione degli obiettivi di bilancio cfr. art. 7 della legge 196/2009).
Inoltre, l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle province si riverbera necessariamente anche sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l'art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni attribuite.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della l.r. Piemonte 9/2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla l.r. 34/1998 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano e dell'art. 1 della l.r. 16/2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla l.r. 34/1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.