Sentenza n.180 - deposito 23 2015

<p><em>Ambiente - Rifiuti - Rapporto di pubblico impiego</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 42, commi 4 e 5, rinvia l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento di rifiuti urbani che abbiano subìto un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale trattamento.


Motivi del ricorso
Contrasto con gli artt. 7 e 17 del d.lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), con conseguente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» cui deve essere ricondotta la disciplina della gestione dei rifiuti.
Contrasto altresì sia con i princípi dettati dalla direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti), sia con le indicazioni fornite a tal proposito dalla Corte di giustizia.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Pertanto, la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino.
L'articolo impugnato, consentendo la prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati ben oltre il termine previsto dalla legge statale (31 dicembre 2009), detta una disciplina ad hoc, invadendo la sfera di competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» e riducendo il livello di tutela garantito dallo Stato.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 51, comma 4, prevede la possibilità di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, disponendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.


Motivo del ricorso
Violazione gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile» cui devono essere ricondotte tutte le regole inerenti al rapporto di lavoro, come quelle oggetto della predetta disposizione impugnata.


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata detta norme specifiche in tema di assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che risultano difficilmente riconducibili alle fattispecie delineate dal d.lgs. n. 165 del 2001. Esse, infatti, non configurano un'ipotesi di legittimo conferimento di mansioni superiori (di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), in quanto, oltre a non soddisfare i requisiti prescritti dal citato decreto legislativo (e dal relativo contratto collettivo), delineano il conferimento di funzioni corrispondenti ad una diversa “carriera” (quella dirigenziale, appunto), piuttosto che di mansioni superiori, sanzionato dall'art. 52, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. Né si può ravvisare la fattispecie della reggenza, poiché quest'ultima ricorre solo in caso di vacanza di posto in organico, di temporaneità e straordinarietà, con la conseguenza che non si producono gli effetti retributivi propri del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.
Nella specie, la norma regionale dispone che la temporaneità dell'incarico potrebbe espandersi fino a due anni e riconosce ai soggetti investiti del medesimo incarico sulla base di apposite procedure selettive il trattamento retributivo accessorio del personale con qualifica dirigenziale.
Per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva e rientra nell'ordinamento civile; la disposizione regionale è illegittima per violazione della competenza statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della l.r. Basilicata 26/2014.