Sentenza n.179 - deposito 23 2015

<p><em>Aiuti di Stato</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014")

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione prevede l'erogazione di un contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi, pari a 1.100.000,00.

Motivi del ricorso

Il finanziamento costituisce un aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno. Pertanto, contrasta con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.

Decisione della Corte

 


Questione fondata
Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.
La nozione di aiuto di Stato è di natura complessa ed afferisce ad una serie ampia di transazioni economiche, le quali hanno quale comune denominatore l'idoneità ad alterare la concorrenza nell'ambito del mercato europeo.
L'ordinamento europeo riserva alla competenza della Commissione europea la verifica di compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e dalla legislazione comunitaria.
“Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto.  Solo a questo specifico fine il giudice nazionale, compresa la Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) secondo la configurabilità astratta della fattispecie e, ove questa sussista, se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza della Commissione europea.
La Regione ha destinato, attraverso il contributo significativamente superiore al limite, entro il quale l'intervento può essere qualificato “de minimis”, risorse pubbliche ad un operatore economico che svolge la propria attività nel mercato del trasporto aereo, sottraendole alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. Marche 22/2014.