Sentenza n.158 - deposito 15 2015

<p><em>Prorogatio</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”), nonché, specificamente, dell'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale.

Contenuto delle disposizioni impugnate

Detta norme per la regolarizzazione delle attività produttive che vengono esercitate nelle aree industriali, sull'assetto proprietario e sulla gestione delle infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, nonché prolunga la disponibilità di risorse finanziarie che la Giunta regionale destina in favore degli enti locali e delle unioni, che assumono alle proprie dipendenze personale delle comunità montane, interessate dal processo di riordino istituzionale.

Motivi del ricorso

La legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio. L'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio «[…] agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».
La legge è priva dei requisiti richiesti e risulta quindi in violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione.


 

Decisione della Corte

Questione fondata
La legge impugnata ha introdotto alcune nuove previsioni, di contenuto eterogeneo, in modifica di precedenti normative regionali.
Considerati i contenuti, va esclusa la loro natura di atto dovuto. La sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato, le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. In ogni caso, non è offerta alcuna giustificazione di tale loro supposta natura.
Difetta anche il requisito dell'urgenza e della necessità.
Proprio per i suoi contenuti, invece, la legge nel suo complesso – e in modo particolarmente evidente nelle previsioni che riguardano la regolarizzazione degli abusi edilizi e le misure di sostegno alla ricollocazione del personale in esubero – «si presta a essere interpretat[a] come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente».

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo 15/2014.