Sentenza n.149 - deposito 14 2015

<p><em>Ambiente - rifiuti</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata contiene norme che riguardano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, occupandosi in particolare del loro pretrattamento prima della collocazione in discarica per la separazione fra la frazione secca e la frazione umida.

Motivi del ricorso

Procrastinando l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, contestualmente limitando l'operatività dei divieti statali in punto di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e permettendo l'esercizio provvisorio di discariche, che non consentono il trattamento differenziato, ben oltre il termine, già da tempo scaduto, fissato dalla legge dello Stato, la norma detta disposizioni difformi dalla disciplina statale in tema di rifiuti, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, contrastando con una disciplina statale attuativa di quella comunitaria ( direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti) viola altresì l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.

Decisione della Corte

Questione fondata
La disciplina dei rifiuti «si colloca […] nell'àmbito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali ». Le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale.
L'introduzione dell'art. 24-bis, ad opera dell'impugnato art. 5, procrastina l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. Pertanto, la disposizione prolunga il conferimento di rifiuti indifferenziati, in attesa del perfezionamento dei programmi di adeguamento e organizzazione delle discariche, che nel frattempo possono continuare ad operare con le modalità operative in corso.
La Regione Liguria, con la disposizione impugnata, ha dunque legittimato la prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge statale, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Liguria 21/2014.