Sentenza n.143 - deposito 9 2015

<p><em>Conflitto di attribuzioni - rendiconti gruppi su esercizio finanziario 2012</em></p>

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, 8 aprile 2014, n. 21, e delle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, promosso dalla Regione Liguria.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad alcune deliberazioni assunte dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie,  nonché a quella della sezione regionale di controllo per la Liguria, con cui è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2012.

Motivi del ricorso

Violazione della autonomia legislativa, statutaria, organizzativa e contabile regionale, avendo svolto la Corte dei conti, per l'esercizio 2012, un potere non attribuito dalla legge, perché il controllo delineato dal d.l. n. 174 del 2012 opera a partire dall'anno 2013, a seguito dell'entrata in vigore dei criteri individuati dalla Conferenza permanente e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.
La Corte dei conti ha inoltre operato il controllo sulla base di criteri da essa stessa individuati ex post rispetto ai fatti di gestione e senza il contributo partecipativo delle autonomie, disapplicando le leggi regionali vigenti e surrogandosi alle competenze proprie dei consigli regionali.
Il controllo esercitato si è infine tradotto, a mezzo del criterio dell'inerenza, in un inammissibile sindacato di merito delle spese sostenute dai gruppi consiliari.

Decisione della Corte

Ricorso in parte inammissibile e in parte fondato
Decidendo su analoghi ricorsi, la Corte, con la sentenza n. 130 del 2014, ha annullato le deliberazioni della Corte dei conti oggetto del giudizio in esame, statuendo «che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo […] adottare le deliberazioni impugnate con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012». Pertanto, rispetto alle deliberazioni della sezione delle autonomie, già annullate al momento della proposizione del ricorso, la Regione Liguria difetta di interesse ad agire, con conseguente inammissibilità in parte qua del conflitto.
Il ricorso è invece fondato con riferimento alla deliberazione della sezione regionale di controllo per la Liguria. Con la sentenza n. 130 del 2014 la Corte ha affermato che, «ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame è “strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]”. Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai già detti criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità».
Poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è entrato in vigore solo l'anno seguente, la Corte dei conti non ha il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2012.

Dichiarazione:

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21, con cui si è esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012; annulla, per l'effetto, la deliberazione indicata al punto che precede.