Sentenza n.124 - deposito 1 2015

<p><em>Bilancio e contabilit&agrave; pubblica-ambiente-verifica di assoggettabilit&agrave; o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)-sanit&agrave; pubblica-accreditamento delle strutture private con il servizio sanitario regionale</em

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36, lettere c), d) ed e), 44, lettera a), 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)».

Contenuto delle disposizioni impugnate

Comma 127, lettere b) e c): prevede la destinazione alla Regione di un indennizzo, variamente parametrato, in relazione ai casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme.


Motivi del ricorso
Violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) ed e), e 119, secondo comma, Cost., sul rilievo che l'indennizzo rappresenti «una duplicazione dell'indennizzo dovuto allo Stato» ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), ponendosi, quindi, in contrasto con lo stesso art. 8 citato, nonché con l'art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e con le disposizioni del codice della navigazione (artt. 32 e seguenti), che riservano allo Stato la potestà di imposizione e riscossione degli indennizzi in quanto inerenti alle funzioni dominicali ad esso spettanti in base all'art. 822 del codice civile.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, anche alla stregua della prospettazione della stessa Regione, per la quale l'indennizzo in questione rappresenterebbe una misura di «natura risarcitoria, costituendo una quantificazione predeterminata di un danno subito dall'Ente regionale»: una misura, dunque, di natura innegabilmente civilistica, che rimanda, appunto, agli istituti tipici della responsabilità civile e della forfetizzazione del danno.


Contenuto della disposizione impugnata
Comma 140: prevede: «Se sono state accertate le violazioni di cui ai commi 138 e 139, l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, può disporre la sospensione dei lavori […]».


Motivi del ricorso
La disposizione contrasta con l'art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sulla competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»). Rimettendo ad una scelta discrezionale dell'autorità competente la sospensione dei lavori con riguardo alle violazioni previste dai commi 138 e 139, la Regione detta una disciplina difforme da quella posta dal legislatore statale, la quale, là dove si tratti di realizzazione di opere ed interventi effettuati in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, impone all'autorità competente, «valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, […] l'obbligo di disporre la sospensione dei lavori, eventualmente prevedendo la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale».


Decisione della Corte
Questione fondata
Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, possono aumentare lo standard di tutela dell'ambiente. Tale principio non è utilmente invocato nel caso di specie, nel quale non è dato ravvisare quale maggior grado di tutela ambientale apporti la disciplina regionale, che oggettivamente privilegia, invece, le esigenze dell'utilizzatore rispetto a quelle del bene tutelato dalla Costituzione.


Contenuto della disposizione impugnata
Comma 183: prevede che «Nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip […]».


Motivi del ricorso
Detta norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «coordinamento della finanza pubblica», poiché, con il differire l'adeguamento alla data di scadenza dei contratti in essere, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale desumibile dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), il quale ha introdotto, «con effetti di automatica inserzione nei contratti in essere, il diritto di recesso della pubblica amministrazione contraente, da esercitarsi prima della scadenza contrattuale nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla sottoscrizione del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da adeguare l'onere contrattuale ai citati parametri».


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma, oltre ad essere riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile, riveste anche il carattere di principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica, in una prospettiva che la porta ad incidere sulla spesa pubblica al fine del conseguimento di obiettivi di risparmio.


Contenuto della disposizione impugnata
Comma 36, lettera e): prevede (con riferimento all'oggetto dell'impugnativa) la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Campania «In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa e richiesti per l'accreditamento istituzionale».


Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all'art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992, che individua specifiche cause di decadenza del direttore generale (gravi motivi, situazione di grave disavanzo, violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione).


Decisione della Corte
Questione non fondata
La decadenza per inutile decorso del termine di centoquaranta giorni, per provvedere all'accreditamento definitivo delle strutture provvisoriamente accreditate è riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di decadenza previste dalla norma statale interposta di riferimento, quella cioè, della «violazione […] del principio di buon andamento […] dell'amministrazione».


Contenuto della disposizione impugnata
Comma 44, lettera a): modifica il comma 244 dell'art. 1 della l.r. 4/2011, prevedendo l'adozione di un regolamento regionale di disciplina dell'ARSAN (Agenzia regionale sanitaria) quale ente di supporto all'attività della Giunta stessa e del Consiglio regionale in materia sanitaria, strumentale ai fini dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi per la prosecuzione dello stesso.


Motivi del ricorso
Contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost.


Decisione della Corte
Questione non fondata
Con sentenza n. 141 del 2014, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ordine alla questione di legittimità costituzionale del comma 244 dell'art. 1 della l.r. 4/2011 proprio per il carattere satisfattivo, delle ragioni dello Stato, riconosciuto alle modifiche (da ultimo) apportate a tale norma dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 44 dell'art. 1 della l.r. 5/2013 ora censurato (tali modifiche hanno previsto che ARSAN continua a svolgere le funzioni già esercitate – di ufficio strumentale ai fini dell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario – fino all'entrata in vigore del regolamento in questione).


Contenuto della disposizione impugnata
Comma 51: prevede disposizioni sul Ceinge (Biotecnologie avanzate società consortile srl), organismo di diritto pubblico, e sul suo finanziamento, stabilendo in particolare che il Ceinge può presentare domanda di accreditamento istituzionale, previa verifica di rispondenza ai requisiti di qualificazione richiesti.


Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost., in materia di «tutela della salute», giacché – nel prevedere «il finanziamento alle attività assistenziali sulla base del tariffario regionale, di una struttura quale il CEINGE che non è ancora accreditato» − violerebbe i principi fondamentali desumibili dagli artt. da 8-bis ad 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, in forza dei quali «le strutture che erogano prestazioni sanitarie possono essere poste “a carico” del servizio sanitario nazionale solo dopo stipulazione di appositi accordi contrattuali con le strutture interessate, i quali, a loro volta, presuppongono che le stesse siano state previamente accreditate».


Decisione della Corte
Questione non fondata
Il CEINGE è riconducibile alla categoria degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), disciplinati dal d.lgs. 288/2003 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che ha previsto: a) la trasformazione in Fondazioni degli IRCCS di diritto pubblico esistenti fino ad una specifica data; b) un atto di intesa in sede di «Conferenza Stato − regioni» per la disciplina delle modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni; c) l'istituzione di nuovi IRCCS, «subordinata al riconoscimento». Il riconoscimento «del carattere scientifico è soggetto al possesso, in base a titolo valido», di taluni requisiti, tra cui, segnatamente, la «titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari». Peraltro, le «Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti». In definitiva, anche le Fondazioni e gli Istituti non trasformati, come già gli Istituti privati di nuova istituzione, sono tenuti ad ottenere – ogni due anni  – la conferma del riconoscimento in base al possesso dei requisiti e, dunque, della «titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari». Ne consegue che, al pari delle strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, anche gli IRCCS di nuova istituzione e quelli confermati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 288 del 2003 sono tenuti a richiedere ed ottenere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. In ragione del suo inquadramento tra gli IRCCS (ma ad identica conclusione condurrebbe l'alternativa sua qualificazione come struttura equiparata a quelle pubbliche), il CEINGE è, pertanto, tenuto a conseguire l'accreditamento istituzionale e, sulla base di tale accreditamento, è altresì abilitato alla stipula di accordi contrattuali che consentano la remunerazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. La interdipendenza tra accreditamento e accordi contrattuali è confermata da diverse disposizioni del d.lgs. 502 del 1992. Di qui, il contrasto della disposizione di legge regionale denunciata – che ammette il CEINGE al finanziamento per le attività assistenziali senza previo accreditamento (rimesso alla mera facoltà di scelta dell'ente) – con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute».


Contenuto della disposizione impugnata e decisione della Corte
Estinzione del processo
Comma 36, lettere c), d) ed e): per la parte non concernente la decadenza dei direttori generali delle ASL, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso, con conseguente dichiarazione di l'estinzione del processo in parte qua.

Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della l.r. Campania 5/2013; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36, lettera e), ultimo periodo, e 44, lettera a); estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettere c), d) ed e) (escluso l'ultimo periodo).