Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettera a), e), f), g), i), ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108 della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 49, lettere a), f), g) ed i), istituisce e disciplina la figura della guida archeologica subacquea, cioè di chi accompagna singole persone o gruppi nella esplorazione dei fondali marini o lacustri.
Motivi del ricorso
Lesione della competenza statale ad individuare figure professionali, anche nel settore turistico, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. Tale asserzione ha già riguardato le professioni turistiche, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 79/2011, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica, del resto già offerta dall'art. 7, comma 5, della l. 135/2001.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 49, lettera e), modifica l'art. 3, comma 3 della l.r. 11/1986 consentendo che l'interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio competente per territorio sia iscritto nell'elenco regionale delle attività turistiche.
Motivi del ricorso
In base all'art. 117, terzo comma, Cost., non spetta alla legge regionale disciplinare elenchi di professioni che non siano state istituite dalla normativa statale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La l.r. 11/1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, si basa sull'art. 11 della l. 217/1983, che definiva questa professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l'iscrizione in un elenco professionale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 49, lettera l), della legge impugnata, abroga la disposizione che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche.
Motivi del ricorso
L'art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio di una professione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La norma impugnata è priva di attitudine lesiva poiché interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata in forza dell'art. 4 del d. lgs. 30/2006, con il quale sono stati modificati i principi fondamentali relativi all'accesso alle professioni.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 72, proroga il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono ancora pendenti.
Motivi del ricorso
La norma permette di «integrare» e «modificare» le domande di condono e allarga l'area della sanatoria in danno dei valori ambientali.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La questione si basa su un erroneo presupposto interpretativo. La disposizione si limita a formulare un termine sollecitatorio entro cui i comuni devono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate (tra l'altro, il termine indicato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 10/2004 per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 72, lettera b), modifica il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 10/2004, non consentendo il condono per gli abusi edilizi realizzati su aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della l.47/1985, solo se tali vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.
Motivi di censura
La disposizione amplia l'area del condono, sia ammettendo la sanatoria in caso di inedificabilità meramente relativa, sia escludendo la rilevanza dei vincoli sopravvenuti all'abuso, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Con riguardo al solo vincolo idrogeologico, viene dedotta anche la lesione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché si ammetterebbe la sanatoria di opere eseguite «in zone a “rischio idraulico”», ovvero in zone indicate dai piani di bacino come potenzialmente soggette ad esondazioni d'acqua, ed eventualmente vincolate, o soggette a misure di salvaguardia in attesa del vincolo.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
La disposizione si limita a recepire quanto previsto dall'art. 33 della l. 47/1985, riguardo al carattere assoluto della inedificabilità. Analoga conclusione va tratta con riferimento alla porzione della norma impugnata che attribuisce rilievo ai soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere, con formula lessicale identica a quella contenuta nell'art. 33 della l. 47/1985.
La piena coincidenza del portato della norma impugnata con quello dell'art. 33 della l. 47/1985 rende non fondata anche la questione concernente il rispetto del vincolo idrogeologico, la cui osservanza è parimenti assicurata dalla disposizione censurata e dalla normativa statale di riferimento.
Contenuto delle disposizioni impugnate
I commi 88 e 89 dell'art. 1 consentono alla Regione di individuare uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato, in via transitoria, per un periodo di 36 mesi, e in attesa di avviare le procedure di affidamento in base alla normativa nazionale e comunitaria.
Il comma 93, lettera b), assegna alla cosiddetta “Struttura” lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe.
Motivi del ricorso
Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente (art.117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.).
Decisione della Corte
Questioni fondate
Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa. In particolare, non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3-bis del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione (come ribadito dall'art. 149-bis del d. lgs. 152/2006).
Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le attribuzioni statali dedotte a fondamento del ricorso.
Il comma 93, lettera b), postula la competenza della Regione, per mezzo della cosiddetta «Struttura», a partecipare al procedimento di determinazione delle tariffe. In base agli artt. 149, comma 1, lettera d), e 152, comma 4, del d.lgs. 152/2006, tale compito spetta dell'ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In forza di tale opzione normativa, appartenente alla sfera di competenza esclusiva dello Stato, è inibito al legislatore regionale riservare alla Regione una funzione che non le spetta, ed il cui esercizio in via di fatto ancora una volta non giustifica l'alterazione delle sfere di competenza legislativa. L'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), consente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di determinare in via provvisoria le tariffe, quando manchi la predisposizione di esse da parte dell'ente competente, che, nel caso di specie, è solo l'ente di governo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
I commi 104 e 105 prorogano le concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione (art. 1, comma 104, lettera a, numero 1), ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 104, lettera a, numero 2). La proroga è disposta in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost., poiché la proroga automatica delle concessioni contrasterebbe con la libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e con i principi di «non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza», operanti nello spazio dell'Unione. Verrebbe infatti eluso l'obbligo della gara pubblica, in danno anche della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questioni fondate
L'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale è disciplinata dalla Direttiva 2006/123/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 59/2010, che si applica anche alle concessioni del demanio idrico. In particolare, l'art. 16 del d.lgs. 59/2010 impone, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente.
Tali disposizioni favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque.
L'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 108 permette di avviare e proseguire l'attività prima che siano concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, alla sola condizione che esse siano state avviate.
Motivi del ricorso
Contrasto con la direttiva 2011/92/UE, attuata con il d.lgs. 152/2006, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in violazione dell'art.117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost..
Decisioni della Corte
Questione fondata
Consentendo l'esercizio della concessione di cui ai commi 104 e 105, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VINCA), anche prima che tali procedure si siano concluse favorevolmente, la disposizione viola l'art.117, primo comma e secondo comma, lettera s, Cost., in quanto VIA e VINCA, disciplinate in via esclusiva dalla normativa statale, debbono precedere l'avvio dell'attività, in attuazione di quanto disposto dalla normativa dell'Unione (Direttiva 2001/92/UE). Non è consentito al legislatore regionale apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a), della l.r. Campania 16/2014; non fondate le questioni riferite all'art. 1, comma 72, inammissibili le altre.