Sentenza n.107 - deposito 9 2015

<p><em>Corte dei conti - Presidenti&nbsp;dei gruppi consiliari</em></p>

Giudizi per conflitti di attribuzioni tra enti sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, 10 luglio 2013, numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e del decreto della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale d'appello, 8 novembre 2013, n. 14, rispettivamente promossi dalle Regioni Toscana e Piemonte.

Contenuto delle disposizioni impugnate

I decreti impugnati ordinano ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale di depositare conti giudiziali relativi alle gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012 per la Regione Toscana, e relativi al quinquennio 2003-2008 per la Regione Piemonte.

Motivi del ricorso

I decreti costituiscono esplicazione del potere giurisdizionale della Corte dei conti nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari, e determinano un'interferenza rispetto alle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione, del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, in violazione di disposizioni costituzionali e statutarie (quali norme interposte).
Presupposto per l'instaurazione del giudizio di resa del conto e del giudizio di conto è la qualifica di agente contabile in capo al soggetto sottoposto, qualifica che non emerge da alcuna disposizione legislativa con riferimento ai presidenti dei gruppi consiliari. Le caratteristiche del giudizio contabile sono incompatibili con le prerogative che la Costituzione accorda ai consiglieri regionali e si risolverebbe in una lesione della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni, oltre che in controllo di spese approvate con legge, quindi con lesione dell'autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa garantita al Consiglio dallo statuto della Regione Toscana. Precisa le forme di controllo previste dall'ordinamento regionale.

Decisione della Corte

I ricorsi sono fondati
E' fondata la censura con riferimento alla lesione, da parte delle sezioni della Corte dei conti, dell'autonomia organizzativa e contabile delle Regioni ricorrenti, e in particolare dei rispettivi Consigli regionali, poichè con i decreti impugnati è stata esercitata la giurisdizione di conto nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari in assenza dei relativi presupposti, oggettivo e soggettivo.
In particolare, difetta, in capo al presidente del gruppo consiliare, il presupposto soggettivo della qualifica di agente contabile.
L'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati è meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che deve essere garantita ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali. L'attività materiale di maneggio del denaro costituisce, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perché i gruppi ben potrebbero avvalersi per tale incombenza del tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riconducibile a quella dell'agente contabile (cfr. in tal senso la sentenza n. 30 del 2014 delle sezioni riunite giurisdizionali della Corte dei conti che ha anche precisato che, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi, i presidenti degli stessi restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, qualora ne ricorrano i presupposti).


 

Dichiarazione:

Non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare, rispettivamente, i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, e il decreto 8 novembre 2013, n. 14, con cui, in violazione dell'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali della Toscana e del Piemonte, si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012, quanto alla Regione Toscana, e per il quinquennio 2003-2008, quanto alla Regione Piemonte. I decreti in questione, per l'effetto, vanno annullati.