Sentenza n.99 - deposito 5 2015

<p><em>Tutela dell'ambiente - animali d'affezione - requisiti strutture</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n.17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La norma impugnata introduce i commi 6-bis e 6-ter all'art.8 della l.r. 60/1993.
Il comma 6-bis stabilisce che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare, emani apposite indicazioni tecniche riguardo ai requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti.
Il comma 6-ter stabilisce che tali strutture e recinzioni, realizzate secondo le indicazione tecniche indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.6-bis, “sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi”.

Motivi del ricorso

Il comma 6-ter, che in base alle motivazioni e alle conclusioni del ricorso risulta essere la sola disposizione oggetto d'impugnazione, violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ammettendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformità alle indicazioni tecniche della Giunta regionale, la norma eluderebbe  “la rete di tutela” predisposta dalla legislazione comunitaria e da quella nazionale mediante il d.P.R. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il cui art. 5 impone una valutazione di incidenza di qualunque piano o progetto che possa influire sull'integrità delle zone di speciale conservazione, escludendo gli interventi pregiudizievoli.
La disposizione violerebbe anche l'art.117, secondo comma, lettera s), Cost., e quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, pretendendo di derogare, in via generale e astratta, ad una serie di prioritari strumenti di tutela dell'ambiente, previsti dalla legislazione statale, dando vita ad una disciplina idonea a diminuire i livelli di tutela”.

Decisione della Corte

Questione fondata
La disposizione impugnata produce un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, su cui lo Stato esercita potestà legislativa esclusiva. Non è sostenibile l'argomento dell'interpretazione costituzionalmente conforme, in base al quale la norma impugnata introdurrebbe un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale e ai relativi piani e strumenti, e nei termini consentiti dalla normativa statale, compresa quella di recepimento del diritto europeo in materia. Non sono mancati i casi nei quali la Corte ha riconosciuto, in via interpretativa, una limitazione della disciplina regionale ad ambiti materiali di competenza corrispondente, con conseguente rigetto dell'impugnativa statale; si trattava però di casi nei quali la legge regionale adottava esplicite formule di coordinamento con la disciplina statale o nei quali, almeno, mancavano disposizioni derogatorie implicite o esplicite. Nella fattispecie in esame la disposizione derogatoria fa esplicito riferimento all'aggettivo “regionale”, ma solo per quanto riguarda la legislazione; il medesimo aggettivo infatti non è riprodotto con riferimento alla deroga agli strumenti ambientali, territoriali, urbanistici ed edilizi, in cui pertanto possono essere ricompresi non solo quelli regionali, ma anche quelli posti dalla normativa statale.
Il comma 6-ter ha dettato disposizioni volte a stabilire in via generale e astratta quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato: tale intervento deve ritenersi precluso alla legislazione delle Regioni.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Veneto 17/2014, nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art.8 della l.r. 60/1993, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.