Sentenza n.84 - deposito 15 2015

<p><em>&nbsp;Tutela dell'ambiente - autorizzazione alla movimentazione di sedimenti marini</em></p>

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 (Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” -  Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La deliberazione dispone che la movimentazione di sedimenti marini di entità inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi non sia più soggetta ad alcuna autorizzazione, essendo sufficiente una mera comunicazione all'Autorità regionale competente.

Motivi del ricorso

La delibera, introducendo una deroga al regime di autorizzazione, avrebbe invaso la competenza esclusiva in materia di “tutela dell'ambiente” che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., attribuisce allo Stato, determinando una riduzione degli standards garantiti in materia dal legislatore: infatti sia la normativa nazionale (art. 109, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e d.m. 24 gennaio 2006) sia le convenzioni internazionali vigenti cui l'Italia aderisce impongono l'obbligo di un procedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in esame.

Decisione della Corte

Ricorso fondato
La disciplina delle attività di immersione di materiali da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente”. Tale materia non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (art. 70, comma 1, lett. a), d.lgs. 112/1998) e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell'ambiente predisposti dal legislatore statale, mediante la prescrizione dell'autorizzazione allo svolgimento. Al fine di assicurare che le attività affidate alle regioni non siano svolte in maniera da danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana, restano dunque fermi i vincoli posti dal d.lgs. 152/2006, dal d.m. 24 gennaio 1996, le cui disposizioni si applicano a tutte le movimentazioni di sedimenti in ambito marino, e dal “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto dal 2007 dall'APAT e dall'ICRAM per conto del Ministero, che subordina la valutazione di compatibilità ambientale (e quindi la deroga al regime dell'autorizzazione) del semplice spostamento di sedimenti  in ambiente sommerso ad una serie di condizioni, che vanno al di là della mera previsione che i quantitativi coinvolti siano inferiori ai 25.000 metri cubi.
La delibera impugnata, pur affermando di adottare le proprie determinazioni nel rispetto della normativa statale citata, in realtà se ne discosta, non operando alcun riferimento ai requisiti posti dal Manuale e prescrivendo puntualmente ed autonomamente la soglia al di sotto della quale il regime di autorizzazione è escluso, determinando pertanto una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino ed una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia.

Dichiarazione:

Dichiara fondato il ricorso e annulla la delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218.