Sentenza n.505 - deposito 4 2002

Rifiuti


Questione incidentale di legittimità costituzionale promossa dal Tar Veneto dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 sulla gestione dei rifiuti.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 33, commi 3 e 4, della legge Regione Veneto vieta il conferimento nelle discariche ubicate nel Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione, consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15 per cento della capacità residua alla data di entrata in vigore della legge.


Motivi del ricorso


Il Tar Veneto remittente ritiene che le disposizioni della legge regionale siano in contrasto con gli articoli 3, 11, 41, 117 e 120 della Costituzione, nonché con il d. lgs 22/1997 nella parte in cui vieta il conferimento nelle discariche venete di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione, consentendo ad essi una riserva pari al 15 per cento. Richiama la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze 335/2001; 281/2000; 196/1998). La società ricorrente segnala le limitazioni che verrebbe a subire, come gestore di discariche operanti nell'ambito regionale, rispetto alla libertà di cui godono gli imprenditori produttori di rifiuti, che possono rivolgersi ad altri ambiti territoriali, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione.


Decisione della Corte


Conferma la precedente giurisprudenza in materia di rifiuti: il principio della autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per gli urbani non pericolosi, non per gli altri, per i quali vige invece il principio della vicinanza ad appropriati impianti di smaltimento. Ritiene che le disposizioni regionali contrastino con l'art. 120 della Costituzione che, nel nuovo come nel precedente testo, vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e cose, e lo pone in modo assoluto, non commisurato ad una quantità particolare.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge Regione Veneto 3/2000.