Sentenza n.81 - deposito 15 2015

<p><em>Prorogatio</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”), nonché, specificamente, dell'art. 1 della medesima legge regionale

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge impugnata si articola in una pluralità di disposizioni che hanno lo scopo di favorire il risanamento finanziario della “Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziali Abruzzesi” (ATER) che si trovano in condizione di deficit strutturale. In particolare, l'art. 1 è impugnato nella parte in cui prevede che le “ATER”, dichiarate dalla Giunta regionale in condizioni di deficit strutturale, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci anche i proventi delle vendite degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata, degli immobili di natura commerciale, degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili e dei terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

Motivi del ricorso

Il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, approvando la legge impugnata dopo la scadenza della legislatura e in tal modo violando, in riferimento all'art. 123 Cost.,  l'art. 86,  comma 3, dello statuto regionale, il quale stabilisce che in una tale situazione le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ma il loro esercizio è limitato “agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e della necessità”. Dalla legge impugnata non emergono né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente. In particolare, l'art. 1 contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. 47/2014, in base al quale “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.”. Tale disposizione rientra, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Consentendo una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili, la disposizione di cui all'art. 1 violerebbe quindi la competenza esclusiva dello Stato di cui all'art.117, secondo comma, lettera m), Cost..

Decisione della Corte

Questione fondata
Durante il periodo della prorogatio, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati e, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”, astenendosi da ogni intervento che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. Nel caso in esame, la natura di atto dovuto nei sensi delineati non emerge né dal contenuto della legge, né da altri elementi; allo stesso modo non sussiste il requisito della necessità e dell'urgenza in quanto non vi sono elementi, tratti dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, da cui desumere né che l'intervento normativo sia stato adottato nell'immediatezza della insorgenza della grave situazione alla quale esso intendeva porre rimedio né la sua improcrastinabilità. L'intervento legislativo si presta ad essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo costante giurisprudenza costituzionale, avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente. La censura proposta nei confronti dell'art.1 della medesima legge rimane assorbita.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo 25/2014.