Sentenza n.64 - deposito 17 2015

<p><em>Prorogatio - tutela dell'ambiente e del paesaggio</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'intero testo e dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Intero testo della l.r. 26/2014; in particolare, l'art. 2, commi 4 e 5, disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.

Motivi del ricorso

La legge è stata adottata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (e antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo, quindi in violazione dell'art. 123 Cost., per l'insussistenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate dall'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale.
Con riferimento all'art. 2, commi 4 e 5, il procedimento descritto in tali disposizioni – non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. 42/2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi – non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. Poiché la fattispecie disciplinata dal comma 4 dell'art. 2 si configura sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, ex art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004), essa dovrebbe essere soggetta alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143 e 156 del medesimo d.lgs. 42/2004). Le disposizioni censurate presentano i medesimi profili di illegittimità costituzionale sanzionati con la sentenza 211/2013.

Decisione della Corte

Questione non fondata con riferimento all'art. 123 Cost.
L'art. 86, comma 3, dello Statuto nel testo attuale prevede che “nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.”.
L'impugnata l.r. Abruzzo 26/2014 è stata approvata e promulgata in periodo di prorogatio del Consiglio regionale abruzzese. Le condizioni fissate dalla norma statutaria per consentire l'esercizio delle funzioni legislative del Consiglio regionale in periodo di prorogatio non sono limitate ai soli interventi che presentino i caratteri dell'urgenza e della necessità. L'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto si riferisce infatti agli interventi «che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità», come ad una ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto «agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali». Questi interventi dunque  non devono essere necessariamente connotati nei fatti dalla configurabilità dei presupposti della necessità e urgenza, che, viceversa, giustificano la legittimità di interventi diversi da quelli tipizzati.
L'adozione dell'atto normativo nasce dalla esigenza di rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, situazione che trae origine dal vuoto normativo creatosi con la pronuncia della Corte costituzionale 211/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. 46/2012. Proprio in seguito a tale sentenza si registra la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo allo scopo di colmare il vulnus provocato dalla declaratoria di incostituzionalità, attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale di una disciplina che individui le procedure da seguire per l'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'attività di pianificazione paesaggistica con quella di pianificazione locale, in ossequio ai principi di tutela e partecipazione fissati dall'art. 145 del d. lgs. 42/2004 e in linea con la lettura fornita dalla stessa sentenza 211/2013, che aveva sottolineato la necessità che la Regione predisponesse una disciplina del procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento. Il provvedimento impugnato può essere ricompreso nel novero degli interventi che si rendono dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, e dunque consentiti dalla norma statutaria.
Questione fondata con riferimento all'art. 2, commi 4 e 5
I commi 4 e 5 sono stati modificati nelle more del giudizio dalla l.r. 40/2014, che ha sostituito la previsione della mera partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi con la previsione di un parere espresso, in seno alla Conferenza di servizi, dai competenti organi ministeriali e le modifiche apportate risultano satisfattive delle censure governative.
La disposizione, che presentava, nel testo originario, profili di illegittimità analoghi a quelli sanzionati con la sentenza 211/2013, ha però avuto applicazione medio tempore, non può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti viene in sostanza a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e concertazione necessaria, a mera esigenza urbanistica.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della l.r. Abruzzo 26/20014; non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'intero testo della medesima legge regionale.