Sentenza n.60 - deposito 16 2015

<p><em>Residui vegetali - agricoltura</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 2, 3 e 4, e 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 10, commi 2, 3 e 4 è censurato nella parte in cui, modificando gli artt. 7 e 8 della l.r. 13/2005 consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati.


Motivi del ricorso
Violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti contenuta negli artt. 183, 184, 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del d. lgs. 152/2006 e della direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e conseguente contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.


Decisione della Corte
Questione non fondata
Esprimendosi su leggi di altre Regioni recanti disposizioni simili e approvate nel medesimo periodo di tempo, la Corte ha giudicato non fondate analoghe censure, ritenendo che la disciplina dell'abbruciamento di residui vegetali rientri nella materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 29 è censurato nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 1, della l.r. 4/2014, dispone il trasferimento nei ruoli organici della Regione Basilicata o degli altri enti strumentali da essa dipendenti anche del personale a tempo determinato appartenente all'ARBEA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione.


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e in particolare la competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in quanto contrasterebbe con la disciplina sulla mobilità nel pubblico impiego contenuta nell'art. 30, comma 1, del d. lgs. 165/2001; gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto comporterebbe l'immissione nei ruoli della Regione a tempo indeterminato di personale assunto a tempo determinato in assenza di pubblico concorso; l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica sui vincoli di assunzione nel pubblico impiego; l'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto non si prevede che il trasferimento del personale sia accompagnato dal trasferimento delle relative risorse finanziarie.


Decisione della Corte
Questione  inammissibile
La Regione subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo ad ARBEA, nei rapporti di lavoro in essere, nonché nelle componenti patrimoniali, così come presenti nell'inventario dei beni dell'ente. L'art. 29 deve essere inquadrato nell'ambito del trasferimento di attività dalla disciolta Agenzia alla Regione, previsto e disciplinato dall'art. 31 del d. lgs. 165/2001.

Dichiarazione:

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della l.r. Basilicata 7/2014; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della medesima legge regionale.