Sentenza n.59 - deposito 16 2015

<p><em>Autorizzazione sanitaria - tutela della salute</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione modifica l'art. 2, comma 1, lettera e), della l.r. 32/2007,  sostituendo la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale di cui all'allegato B4 della l.r. 20/2006 con il nuovo elenco di cui all'allegato A, esonerando dall'autorizzazione di cui all'art. 2 della l.r. 32/2007 una serie di studi professionali.

Motivi del ricorso

Esonerando dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della l.r. 32/2007 gli studi professionali che erogano determinate prestazioni chirurgiche (quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria), la disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992.

Decisione della Corte

Questione fondata
L'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 assoggetta ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. 502/1992. La normativa statale contempla, tra i principi e criteri direttivi, il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale, l'idoneità delle strutture e delle attrezzature, nonché l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate. L'art. 2 del d.lgs. 502/1992 riconosce alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera ed, in particolare, la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.
Per quanto concerne l'ambito materiale, la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, pertanto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.
Riducendo il novero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria, la normativa regionale si pone in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. 502/1992, i quali stabiliscono “requisiti minimi” di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie ed esprimono principi fondamentali nella materia tutela della salute.
Sul piano sistematico inoltre, l'art. 19, comma 1, del d.lgs. 502/1992 stabilisce che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e fa da cornice agli artt. 8 e 8-ter del medesimo d.lgs. 502/1992, esprimendo il principio dell'obbligatorietà dell'autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, della l.r. Abruzzo 21/2014.