Sentenza n.58 - deposito 10 2015

<p><em>Scarti animali - tutela dell'ambiente</em></p>

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Contenuto delle disposizioni impugnate

I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio, e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno.

Motivi del ricorso

La norma sarebbe invasiva delle competenze statali, ponendosi in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:
a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost., poiché il contributo regionale, oltre ad avere presupposti non diversi da quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice le finalità perseguite dalla citata legge statale, recante i principi fondamentali della materia;
b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale.

Decisione della Corte

Questione fondata
La prestazione contributiva costituisce un tributo, avente: a) quali soggetti passivi, i soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE; b) quali soggetti attivi, i comuni sede degli impianti; c) quale presupposto economicamente rilevante, la gestione dei medesimi impianti; d) quale base imponibile, una entità monetaria commisurata a ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno.
La norma interviene in una materia, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Gli scarti animali ricadono nella nozione di rifiuto, definito, dall'art. 183, comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/ 2006 come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Correlativamente, l'attività di trattamento e trasformazione costituisce modalità di “gestione” dei rifiuti, secondo la definizione normativa che vi ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento (art. 183, comma 1, lettera n), d.lgs. 152/2006).
La riconducibilità degli scarti animali alla materia dei rifiuti è confermata dall'inserimento del contributo nel corpo di un testo di legge espressamente destinato a disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze. E' infatti riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
La disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Il quadro composito degli interessi determina una inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato (tutela dell'ambiente) e Regioni (potestà impositiva di tributi propri), ovvero concorrenti (tutela della salute, governo del territorio). Tale interferenza deve trovare composizione attraverso l'adozione del principio di prevalenza, quando appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, ovvero quando l'azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
La Regione ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti. La riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico ambiente dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della l.r. Piemonte 24/2002.