Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e, in via subordinata, dell'art. 13 della stessa legge; nonché della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) e, in via subordinata, dell'art. 9 della stessa legge.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Sono in particolare impugnati: l'art. 12 della l.r. 23/2014, che disciplina la composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie, l'articolo 13 della l.r. 23/2014 (come modificato dall'art. 9 della l.r. 32/2014) che prevede sanzioni in materia di emissioni in atmosfera, e l'art. 11 della l.r. 32/2014, che interviene sul capitolo di bilancio “Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà”.
Motivi del ricorso
Entrambe le leggi sono state approvate dal Consiglio regionale durante il periodo di prorogatio, esorbitando dai limiti imposti da tale condizione, in violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale, in riferimento all'art. 123 della Costituzione.
In particolare, l'art. 13 della l.r. 23/2014 sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché detta una disciplina delle sanzioni difforme da quanto previsto dal d. lgs. 152/2006.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali sono fondate, salvo che per l'art. 12 della l.r. 23/2014 e per gli artt. 9 e 11 della l.r. 32/2014.
Entrambe le leggi regionali sono state approvate dal Consiglio regionale successivamente allo scioglimento del Consiglio, in regime di prorogatio. In questa fase, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili e devono comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori (68/2010).
Lo statuto regionale reca un'esplicita limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato, circoscrivendoli ai soli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità (art. 86, comma 3, lettera a), e il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale richiede ulteriormente che l'urgenza e la necessità siano espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate.
Tanto precisato, solo l'art. 12 della l.r. 23/2014 e gli artt. 9 e 11 della l.r. 32/2014 sono stati legittimamente approvati dal Consiglio regionale in prorogatio.
Nell'art. 12 della l.r. 23/2014, infatti, l'urgenza dell'intervento è espressamente dichiarata e discende dall'esigenza di adeguare – nell'imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo − la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie.
Nell'art. 11 della l.r. 32/2014, l'urgenza di incrementare la spesa per il “Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà” è giustificata dal fatto che il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 euro.
L'art. 9 della l.r. 32/2014 risulta legittimamente approvato dal Consiglio regionale, sotto il profilo dei poteri del medesimo in regime di prorogatio, poiché l'urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell'atmosfera.
Nel merito è tuttavia fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 9, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla l.r. 23/2014, ad eccezione dell'art. 12, e delle disposizioni di cui alla l.r. 32/2014 ad eccezione dell'art. 11; quindi non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 12 della l.r. 23/2014 e dell'art. 11 della l.r. 32/2014.