Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. 6/2014 stabilisce che il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati (art. 1, comma 1); demanda alla Giunta regionale l'adozione di una direttiva, contenente la concreta disciplina dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento di tale attività (art. 1, comma 2); prevede l'adeguamento da parte delle aziende sanitarie, dei rispettivi atti regolamentari, ai contenuti della direttiva regionale (art. 1, comma 3). L'art. 2 prevede una relazione annuale della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare; l'art. 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Motivi del ricorso
L'art. 1, comma 1, violerebbe l'art. 117, terzo comma Cost., per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia di tutela della salute sia nella parte in cui consente al personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 di svolgere attività libero-professionale intramuraria (disciplinando il profilo soggettivo dell'attività sanitaria intra moenia, che attiene ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, la cui individuazione è riservata alla legislazione statale), sia nella parte in cui consente al personale sanitario non medico lo svolgimento di attività professionale intramuraria anche presso strutture diverse da quella di appartenenza (ponendosi in contrasto con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» stabilito dall'art. 1 della l. 120/2007, in base al quale devono essere le strutture sanitarie di appartenenza a rendere possibile l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria attraverso l'individuazione di appositi spazi per lo svolgimento di tale attività e solo in via residuale, e previa autorizzazione della Regione, possono procedere all'acquisto o alla locazione di spazi presso strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza).
I commi 2 e 3 dell'art. 1 e gli artt. 2 e 3 della l.r. 6/2014, inscindibilmente connessi con l'art. 1, comma 1, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. per i medesimi motivi.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Le disposizioni concernenti l'attività sanitaria intramuraria devono essere ricondotte alla materia della “tutela della salute”; tali disposizioni, comprese quelle concernenti la predisposizione delle strutture a tal fine necessarie, non possono infatti essere ricondotte alla materia della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito «neppure può essere invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l'organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost..
Dal quadro normativo statale emerge che la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, nonché il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (art. 3 D.P.C.M. 27 marzo 2000, recante l'Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale); ai veterinari del servizio pubblico, il D.P.R. 761/1979 ha riconosciuto la facoltà di svolgere attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale (art. 36).
Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria è riservata esclusivamente ai dirigenti medici e ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero professionale.
Nulla è, invece, previsto per il personale sanitario non medico, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 (Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali), il quale dispone che sia all'ostetrica capo, sia alle ostetriche è inibito l'esercizio professionale.
La disciplina del profilo soggettivo dell'attività intra moenia riveste la natura di principio fondamentale della materia, in quanto volto a definire uno degli aspetti più qualificanti della organizzazione sanitaria, quello della individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all'interno della struttura sanitaria, che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.
Conseguentemente, l'art. 1, comma 1, della l.r. 6/2014, nell'estendere al personale sanitario non medico di cui alla l. 251/2000 la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall'ambito riservato alla legislazione regionale, violando l'art. 117, terzo comma, Cost..
L'accoglimento della prima questione implica che anche le questioni promosse con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Liguria 6/2014.