Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) promosso dal Tribunale ordinario di Torino
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce che, nell'ambito degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, i gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche e amministrative limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni e versano le relative somme al comune e alla provincia competente, secondo determinate misure (comma 1) e che anche i comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, secondo determinata misura (comma 2); prevede l'adozione di successiva deliberazione della Giunta regionale
Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe l'art.117, primo e terzo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia “ordinamento della comunicazione”, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.
Decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare la natura di principio fondamentale dell'art. 93 del d. lgs. 259/2003; tale disposizione garantisce a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, evitando che ciascuna Regione imponga liberamente obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio. Finalità della norma è quella di tutela della concorrenza, di garantire parità di trattamento e misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore (richiama in particolare la sentenza n. 450 del 2006: anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente illegittime riguardavano le spese per l'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l.r. Piemonte 19/2004.