Sentenza n.44 - deposito 25 2015

<p><em>Prorogatio</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà  e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno di imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonché specificamente, dell'art.4 comma 2, della medesima legge regionale

Contenuto delle disposizioni impugnate

La l.r. 24/2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla l.r. 32/2014, detta una disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e la loro salvaguardia; l'art. 4, comma 2, dispone che gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari - aree vincolate all'uso agricolo per almeno un quinquennio dall'ultima erogazione in ragione del comma 1 del medesimo articolo - debbano richiamare espressamente tale vincolo a pena di nullità.

Motivi del ricorso

La legge censurata è stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, cioè in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.
Secondo l'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale (cui spetta definire la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, ex art. 123 Cost.), nei casi di scadenza della legislatura “le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, (…) limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e della necessità”. La legge regionale censurata avrebbe quindi potuto essere adottata solo nel caso in cui avesse costituito atto dovuto o avesse rispettato i presupposti di necessità e urgenza, ma nella fattispecie non sussisterebbe né l'uno né l'altro requisito.
In particolare, l'art. 4, comma 2, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, comminando la sanzione della nullità contrattuale in taluni casi, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”.

Decisione della Corte

Decisioni della Corte
Questione fondata
L'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, “non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto”. Tale esercizio non può che essere limitato all'esigenza di rispondere a “speciali contingenze”, non solo quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale, ma anche per evitare, nell'immediata vicinanza del momento elettorale, qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come “una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori”.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo 24/2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla l.r. 32/2014.