Sentenza n.38 - deposito 17 2015

<p><em>Ambiente - VAS</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n.11 ( Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 65 detta  una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale Natura 2000, prevedendo che la Giunta regionale definisca, con apposite linee guida, i criteri affinché l'attuazione di una serie di interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).


Motivi del ricorso
La disposizione è impugnata in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con la disciplina contenuta nell'art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ai sensi del quale sarebbe necessario l'assoggettamento a tale valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale.


Decisioni della Corte
Questione fondata
La disposizione risulta in contrasto con l'art.117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disciplina della valutazione ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di Natura 2000, contenuta nell'art.5 del d.P.R. 357/1997 deve ritenersi ricompresa nella “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, rientrante nella competenza esclusiva statale, su cui le Regioni non possono reclamare alcun coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa (sentenza n.104 del 2008). Nemmeno l'assicurazione di una più elevato livello di tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale, può legittimare  l'intervento in tale materia del legislatore regionale (sentenza n.67 del 2011). A maggior ragione esso deve escludersi in un caso, come quello in esame, in cui si verifica un affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dal momento che alcune tipologie di interventi vengono esentati dalla valutazione di incidenza ambientale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 56 consente la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche o consuetudini (comma 1) e dispone che tale attività non costituisce gestione dei rifiuti o combustione illecita (comma 4).


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. perché in contrasto con l'art.185, comma 1, lett. f), del d. lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che, nel testo modificato dal d. lgs. 205/2010, ha recepito l'art. 2, paragrafo 1, lett. f), della direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CEE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive). Secondo tale disposizione, i materiali vegetali di cui all'art. 56, comma 1, potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, e quindi rientrare nella nozione di “sottoprodotto”, solo a condizione che sussistano tutti i requisiti elencati nell'art. 184-bis del codice dell'ambiente; la valutazione di tali requisiti dovrebbe però avvenire caso per caso e non in via generale come invece consentono le disposizioni impugnate.


Decisioni della Corte
Questione non fondata
Nella sentenza n. 16 del 2015  la Corte ha giudicato non fondate analoghe censure ritenendo che l'art.185, comma 1, lett. f), del d.lgs. 152/2006, e quindi anche le disposizioni contenute nella Direttiva n.2008/98/CE, consentivano non solo di escludere dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti la combustione controllata sul luogo di residui vegetali, come peraltro attestato a più riprese dalla Corte di Cassazione, ma anche che l'intervento del legislatore regionale sulla questione fosse legittimo, in quanto la disciplina rientra nella materia dell'agricoltura,  attribuita alla competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19 autorizza la Giunta regionale a prevedere, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere per la realizzazione di opere di regimazione di corsi d'acqua con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile, quest'ultimo da calcolarsi sulla base dei vigenti canoni demaniali. Al comma 2 vengono istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa, prevedendo per entrambi uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.


Motivi del ricorso
La disposizione contrasterebbe con l'art.117, secondo comma, lett. s), Cost. poiché non prevede alcun controllo delle caratteristiche del materiale litoide estratto dai corsi d'acqua e non richiama la normativa che regola la materia (art. 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo”) che, in applicazione dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, stabilisce quali requisiti debbano sussistere, contemporaneamente e cumulativamente, affinché il materiale possa qualificarsi come “sottoprodotto” ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), dello stesso Codice dell'ambiente. In mancanza di tali requisiti il materiale in questione dovrebbe qualificarsi come rifiuto ed essere pertanto assoggettato alla relativa normativa. Tale tesi sarebbe avallata anche dalla sentenza n. 70 del 2014  laddove si riserva allo Stato la competenza esclusiva  a disciplinare la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni, tra cui terre e rocce da scavo.


Decisioni della Corte
Questione non fondata
L'oggetto e la ratio della disposizione impugnata sono di ordine finanziario – contabile: essa si occupa infatti del problema della remunerazione degli appalti per opere di regimazione dei corsi d'acqua tramite compensazione, precisandone alcune modalità di computo e istituendo gli appositi capitoli di entrata e di spesa e non interferisce sulla tutela dell'ambiente, che resta affidata esclusivamente alla disciplina statale. Peraltro il sistema della remunerazione tramite compensazione con materiale da scavo è già previsto dal'art. 31, comma 2, della l.r. Veneto 27/2003, che consente al bando di gara di prevedere “l'utilizzazione di materiale da scavo recuperato dall'attività di realizzazione delle opere pubbliche a compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto di appalto”; l'art.19 si limita a precisare che il meccanismo della compensazione si applica anche al caso specifico delle opere di ripristino dell'officiosità e di manutenzione dei corsi d'acqua e che in tal caso il valore del materiale estratto è da stimarsi in base ai canoni demaniali vigenti.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della l.r. Veneto 11/2014; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 56 della medesima legge.