Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso con tredici distinte ordinanze dal Tar Sicilia in relazione all'art. 149 T.U. 490/1999 e all'art. 14 della legge Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 10 in materia di procedimenti amministrativi all'interno di altrettanti ricorsi promossi da privati e da due Comuni contro il decreto dell'assessore del territorio e ambiente della Regione Sicilia, con il quale viene approvato il piano territoriale paesistico delle Isole Eolie e relativi regimi normativi.
Motivi del ricorso
Il Tar Sicilia – sez. Catania rileva l'illegittimità delle due norme nella parte in cui non prevedono adeguate forme di partecipazione degli enti locali interessati nel procedimento di formazione del piano paesistico delle Eolie e il loro contrasto con gli articoli 5 e 118 della Costituzione, in quanto lesive dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica.
Decisione della Corte
La Regione Sicilia, pur disponendo di competenza legislativa esclusiva nelle materie tutela del paesaggio e regime degli enti locali non ha disciplinato questo settore, e continua quindi ad utilizzare la legislazione nazionale. Nel caso di specie, sono state comunque rispettate quelle norme della l. 1497/1939 e del regolamento di esecuzione allora vigente che prevedevano forme di coinvolgimento degli enti locali interessati e inoltre i Comuni hanno avuto modo di partecipare sia alla fase tecnica di redazione del piano, sia all'iter procedimentale di approvazione dello stesso, presentando osservazioni sulle quali l'amministrazione siciliana ha risposto e provveduto anche a riformulazioni del piano. La legge, statale, regionale o provinciale, deve sempre garantire loro adeguate forme di partecipazione ai procedimenti urbanistici. Non ravvisa nel caso di specie compressioni delle potestà comunali, che escono tra l'altro rafforzate dal nuovo assetto delle competenze introdotto dalla riforma del Titolo V e dalla esplicita previsione del principio di sussidiarietà. Richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela del bene culturale, considerato nel testo costituzionale, insieme al paesaggio e all'ambiente, come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo, per cui tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Questa tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle Regioni e degli enti locali (v. sentenze 378/2000 e 85/1998).
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.