Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), promossi dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con due ordinanze del 28 dicembre 2012
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce che «Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 71/1997, come sostituito dall'articolo 24 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009».
Motivi del ricorso
Disponendo l'estensione degli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, previsti dall'art. 24 della l.r. 19/2007, anche alle convenzioni precedenti, la disposizione determina un'ingiustificata lesione dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, poiché la legge regionale del 2007 aveva espressamente escluso dagli aumenti le convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore. Inoltre, la disposizione non realizza il giusto equilibrio tra le esigenze imperative di interesse generale e l'imprescindibile garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in quanto l'intervento legislativo censurato sarebbe motivato unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Nessun legittimo affidamento in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT può essere invocato dalla parte privata né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime, in quanto le convenzioni sottoscritte non contenevano alcun riferimento all'adeguamento ISTAT delle tariffe.
Il riferimento a tale adeguamento compare per la prima volta nella delibera della Giunta regionale n. 1899 del 2000 e, sul piano legislativo, nell'art. 17 della l.r. 71/1997, come modificato dall'art. 24 della l.r.19/2007.
Sino al 2007, la Giunta aveva esercitato il potere di determinazione delle tariffe, conferitole dall'art. 17, comma 1, della l.r. 71/1997, adeguandole agli indici ISTAT, ancorché in assenza di un vincolo legislativo in tal senso.
La novella del 2007 non limita il potere di revisione delle tariffe alle sole variazioni dell'indice ISTAT, ma prevede che l'adeguamento a tali variazioni sia obbligatorio ogni quattro anni, non escludendo la facoltà della Giunta e del legislatore regionale di rivederle per altre ragioni. Si tratta, in sostanza, di un potere di cui viene regolato un profilo, senza che dalla norma possa desumersi alcuna indicazione circa la volontà legislativa di limitare solo a questo profilo il potere di aggiornamento.
Il preteso affidamento non si può fondare neppure sulle clausole convenzionali. Infatti, le convenzioni stipulate con i Comuni impegnano la società a versare eventuali conguagli dei suddetti contributi in caso di aggiornamento delle tariffe. E' la stessa parte privata, dunque, ad aver convenuto con i Comuni il versamento non solo del contributo originariamente pattuito, ma anche di eventuali conguagli dello stesso derivanti da qualsiasi, ulteriore, aggiornamento delle tariffe.
L'estensione degli incrementi tariffari alle convenzioni in essere non può neppure dirsi improvvisa e inaspettata, in quanto già prevista dalle clausole convenzionali. Appare perciò espressione di una scelta di indirizzo politico economico del legislatore regionale, volta a porre termine alla condizione di vantaggio in cui si erano venuti a trovare i titolari delle convenzioni precedenti.
Il vincolo di destinazione bilancia il sacrificio del privato con finalità di tutela ambientale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della l.r. Marche 31/2009.