Sentenza n.32 - deposito 12 2015

<p><em>Servizio idrco integrato</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 8, comma 3, dispone, per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti, che il Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni.


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe invasiva della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,  ponendosi in contrasto con la norma interposta dell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 20 luglio 2012, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (SII), con i compiti di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di «forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge».


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la l.r. 5 agosto 2014, n. 21, che ha abrogato il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 1/2014.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 10, comma 1, attribuisce ai Comuni – già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la loro partecipazione all'ambito territoriale ottimale – la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata.


Motivi del ricorso
La disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico senza considerare parametri fisici e tecnici, violerebbe la norma interposta dell'art. 147 del d.lgs.152/2006, che, nell'organizzazione del servizio idrico integrato sulla base degli ATO definiti dalle Regioni, impone il rispetto dei principi dell'unità del bacino idrografico, dell'unitarietà e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione rientra nella organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
Il legislatore regionale, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione autonoma del servizio idrico, escludendo che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio (sentenza n. 228 del 2013). Per tale ragione la norma si pone in contrasto con il principio, espresso dalla normativa interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost..


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11 regolamenta l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti d'ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d'ambito nei termini previsti e non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


Motivi del ricorso
La previsione sarebbe lesiva delle competenze legislative esclusive statali sancite dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., consentendo una indebita ingerenza della Regione nell'esercizio delle funzioni in materia tariffaria, di verifica e controllo della corretta redazione del piano d'ambito che la legge dello Stato ha inteso specificamente riservare all'AEEG. Ciò avviene in contrasto con quanto previsto dalle norme interposte rappresentate dall'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'AEEG.


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
L'art. 2, comma 1, della l.r. 21/2014 ha modificato l'art. 11 impugnato, riconducendo l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione nell'alveo delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato già spettanti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi trasferite all'AEEG, in forza dell'art. 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012.


Contenuto delle disposizioni impugnate
Le lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 15 dettano disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.
La lett. c) del comma 2 dell'art. 15 attribuisce al Comitato d'ambito la funzione di definire l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri di determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee.
La lett. e) del comma 2 dell'art. 15 prevede che il Comitato d'ambito individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma, ai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata all'intervento.                                       


Motivi del ricorso
Viene ravvisata una illegittima incidenza sugli ambiti di competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente, alle quali è ascrivibile la disciplina tariffaria.
La lettera c) sarebbe in contrasto con l'art. 238, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che demanda all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri generali definiti dal regolamento emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La normativa che detta i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (art. 1, comma 1, della l. 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall'art. 1, comma 1, della l. 17 dicembre 2012, n. 221) attribuisce alla competenza regionale la sola funzione di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e non quella di definizione dei relativi criteri.
La lettera e) contrasta con l'art. 202 del d.lgs. 152/2006, poiché introduce una deroga al principio comunitario dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica, ledendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla quale è riconducibile la disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi.


Decisione della Corte
Cessazione della materia del conendere
L'art. 3 della l.r. 21/2014 ha modificato la lettera c), della l.r.1/2014, depurando le funzioni attribuite al Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti da ogni riferimento alla determinazione delle tariffe ed imponendo il rispetto dei criteri previsti dalla normativa interposta evocata dal ricorrente (art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006) e anche la lettera e), imponendo il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza nell'individuazione, da parte del Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti, degli enti ‒ contestualmente ricondotti a quelli pubblici ‒ incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.


 

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. Liguria 1/2014,  la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della medesima legge regionale.