Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 – Legge forestale regionale) e dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 – Norme in materia di risorse forestali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 9 della l.r. Marche 3/2014 introduce nell'art. 19 della l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale) il comma 6-bis, in base al quale “(...) costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6 (paglia, stoppie e materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento) ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali”.
L'art. 2 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2014 introduce nell'art. 16 della l.r. 9/2007 il comma 3-ter, secondo il quale “(…) è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.
Motivi del ricorso
L'art. 9 della l.r. Marche 3/2014, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti ad abbruciamento, è impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del d. lgs. 152/2006 e nella direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), afferendo alla materia dei rifiuti.
L'art. 2 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2014, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali, si pone in contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006, e nella citata direttiva n. 2008/98/CE, eccedendo perciò le competenze statutarie in quanto violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost..
Decisione della Corte
Questioni non fondate
L'art. 13 del d.lgs. 205/2010 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) riscrive integralmente l'art. 185 del d.lgs. 152/2006, prevedendo al comma 1, lettera f), che dall'applicazione della disciplina sui rifiuti sono esclusi una serie di materiali, tra i quali “... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». Il decreto legge 91/2014 ha disposto che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica «all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato» e che resta fermo «quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis» del medesimo codice dell'ambiente.
Con le due leggi in esame, i legislatori regionali hanno inteso fornire elementi di certezza agli imprenditori agricoli, che altrimenti si sarebbero trovati esposti al rischio di incorrere, nell'esercitare una tradizionale pratica agricola e anche per piccoli quantitativi di materiale vegetale, in sanzioni di notevole gravità.
Il legislatore regionale è quindi legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario ed esclusiva per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio statuto speciale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della l.r. Marche 3/2014 e dell'art. 2 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2014.