Sentenza n.9 - deposito 30 2015

<p><em>Politica estera</em></p>

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 6, comma 2, prevede che gli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo si attuino per mezzo di «iniziative proprie» della Regione, progettate, predisposte e realizzate «anche» avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali nazionali.


Motivi del ricorso
Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, con conseguente contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost..


Contenuto della disposizione impugnata
Gli articoli  7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), prevedono un potere di determinazione regionale degli obiettivi di cooperazione solidale e degli interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione.


Motivi del ricorso
Le disposizioni incidono nella materia della cooperazione internazionale allo sviluppo e sono parimenti invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost..


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, commi 1 e 2, prevede interventi d'urgenza e di protezione civile da realizzare con modalità deliberate dalla Giunta regionale.


Motivi di censura
Contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost..

Decisione della Corte

Estinzione del giudizio
Con legge regionale 28/2014 è stata disposta l'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della l.r. Abruzzo  5/2014 e gli artt. 7 e 8 sono stati modificati nel senso indicato dal Governo; la parte ricorrente ha ritenuto che siano pertanto venute meno le ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità, non sussistendo più l'interesse alla decisione sul ricorso;  il Consiglio dei ministri ha quindi dichiarato di rinunciare all'impugnazione della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2014.

Dichiarazione:

Dichiara l'estinzione del giudizio.