Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione – Legge finanziaria 2014)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Motivi del ricorso
La disposizione deroga ai principi e ai criteri dettati dal legislatore nazionale per garantire condizioni di accesso omogenee in tutto il territorio nazionale alle prestazioni sanitarie ed assicurare il contenimento ed il controllo della relativa spesa mediante il sistema della tessera sanitaria di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), conv. in l. 326/2003. Essa infatti stabilisce che la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e sociosanitaria avvenga con riferimento all'ISEE, mentre la normativa statale circoscrive l'ambito di applicabilità di tale criterio alla concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie, oltre che alle provvidenza di natura assistenziale.
La disposizione introdurrebbe quindi un trattamento differenziato per i cittadini della Regione Marche, ai fini della determinazione della partecipazione alla spesa sanitaria e renderebbe inapplicabili le modalità di controllo automatiche del diritto all'esenzione, garantite dal sistema della tessera sanitaria, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost..
Violerebbe inoltre i vincoli posti alla legislazione regionale dagli artt. 81 e 119 Cost.: diversamente dal sistema della tessera sanitaria, quello dell'ISEE non consentirebbe di prevedere e verificare le entrate e, quindi, di determinare la misura del finanziamento integrativo a carico dello Stato, in tal modo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi programmati di contenimento della spesa. Determinando in modo difforme dalla legislazione nazionale la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria senza garantire un'invarianza delle entrate violerebbe inoltre l'equilibrio di bilancio ed i vincoli economici e finanziari posti alle Regioni dall'art. 81 e dall'art. 119, primo comma, Cost.
Infine, introducendo regole concernenti una propria entrata non ispirate al principio di coordinamento finanziario, la norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 119, secondo comma, Cost.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del ricorso, è stata approvata la l.r. 6/2014, che ha modificato anche l'art. 8, comma 3, della l.r. 49/2013, sopprimendo nella rubrica la parola «sanitarie» e, nel comma 1, la parola «sanitari», in senso quindi satisfattivo delle richieste del Governo, in quanto espunge dalla normativa ogni attinenza con il servizio sanitario.
Accertato che la disposizione non ha avuto medio tempore alcuna applicazione (in quanto l'applicazione era subordinata ad una delibera della Giunta regionale che non risulta sia intervenuta), si può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della l.r. Marche 49/2013.