Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 1, lettera g), attribuisce alla Giunta regionale il compito di istituire il riconoscimento del “Made in Lombardia”, finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., poiché l'imputazione ad una autorità pubblica del “sistema di marcatura” avrebbe effetti restrittivi sulla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri, in violazione delle prescrizioni comunitarie (artt. 34 e 35 del TFUE).
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio, è stata approvata la legge regionale 11/2014, il cui art. 21, comma 3, lettera a), ha soppresso il riferimento al marchio “Made in Lombardia”, prevedendo l'istituzione di marchi collettivi regionali, in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 1, prevede la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare, quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e di servizi.
Motivi del ricorso
Contrasto con la lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost. che prevede la competenza esclusiva dello Stato nella materia della “moneta”.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio, è stata approvata la legge regionale 11/2014, il cui art. 21, comma 3, lettera b), ha espunto dal testo (e anche dalla rubrica) il riferimento al termine “moneta”; la nuova disposizione ha inoltre esplicitamente affermato il carattere di volontarietà del sistema di compensazione regionale multilaterale e complementare e previsto il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'articolo 6 prevede una procedura semplificata per l'avvio, lo svolgimento e la trasformazione di attività economiche: il comma 1 introduce un procedimento semplificato per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio di attività economiche, nonché per la sicurezza d'impianti e l'agibilità degli uffici funzionali alle attività economiche, rappresentato da una comunicazione unica regionale resa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività, senza onere di allegazione dei documenti medesimi; il comma 2 attiene alla verifica della regolarità della comunicazione e ai controlli e fissa un termine non inferiore a centottanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni; il comma 13 prevede che la comunicazione unica non si applichi ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione unica sia giustificato dai motivi di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), del d. lgs. 59/2010.
Motivi del ricorso
La disciplina del procedimento regionale semplificato è censurata sotto il profilo della mancata previsione dell'onere di allegazione documentale e dell'aggravio in capo alle imprese della dichiarazione sostitutiva e in capo alle pubbliche amministrazioni dell'acquisizione della documentazione al fine di effettuare i dovuti controlli di regolarità, in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettere m) e s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio, è stata approvata la legge regionale 24/2014, il cui art. 21, comma 3, lettere c), d) e g), hanno sostituito la disposizione, inserendo il riferimento esplicito all'art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), che attiene all'inserimento nel registro delle imprese delle relative certificazioni ed all'accesso telematico gratuito delle pubbliche amministrazioni a tale registro. La diposizione prevede che la comunicazione unica regionale resa allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) attesta la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L'onere di trasmissione telematica - ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio - resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Il termine per ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione, a carico dell'impresa, è sensibilmente e ragionevolmente ridotto ad un terzo (60 giorni).
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 4 dell'art. 6 attribuiva agli “accordi per la competitività” efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti amministrativi comunque denominati, necessari per l'attività di impresa.
Motivi del ricorso
La disposizione non esclude dall'ambito di applicabilità i casi in cui sussistano vincoli ambientali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
L'art. 21, comma 3, lettera e), della l.r. 24/2014 ha sostituito la disposizione, esplicitando l'esclusione della procedura regionale semplificata e degli accordi di competitività nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e naturali.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 5 dell'art. 6 richiama, per le dichiarazioni mendaci, gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 19, comma 6, della l. 241/1990, che prevede un diverso e più rigido regime sanzionatorio, in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (“ordinamento penale”).
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
L'art. 21, comma 3, lettera f), della l.r. 24/2014 ha sostituito la disposizione allineandosi alle indicazioni del Governo, e facendo espressamente salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 19, comma 6, della l. 241/1990.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 6, lettera b), e 7, prevedono il ricorso alla Conferenza dei servizi e all'istituto del silenzio assenso nell'ambito del procedimento svolto dallo Sportello unico per le attività produttive.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per l'omessa esclusione della applicazione del silenzio assenso per i procedimenti che coinvolgono vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o culturale (in contrasto con gli artt. 14-ter, comma 7, e 20, della legge n. 241 del 1990), nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di autorizzazioni per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile.
Decisione della Corte
Cessazione della materia dl contendere
Nelle more del giudizio è stata approvata la l.r. 24/2014, il cui art. 21, comma 3, lettera h), ha modificato la lettera b) del comma 6, introducendo la previsione di esclusione del «silenzio assenso» nelle ipotesi indicate dal comma 7.
Il comma 7 è stato a sua volta integrato – dall'art. 21, comma 3, lettera i), della l.r. 24/2014 - con la previsione secondo cui il silenzio assenso non opera, oltre che nei casi di VIA, VAS, verifica di VIA, verifica di VAS, AIA, contemplati dall'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, anche in quelli relativi ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al d. lgs 152/2006, o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'art. 12 del d. lgs 387/2003, oppure ad alcuno dei casi individuati dall'art. 20, comma 4, della l. 241/1990.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della l.r. Lombardia 11/2014.