Sentenza n.259 - deposito 20 2014

<p><em>Governo del territorio - tutela dei beni culturali</em></p>


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia)

Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono modifiche della l.r. 14/2009.
In particolare, l'art. 7, comma 1, introduce l'art. 3-quater (Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica), prevedendo, per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica, l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.
L'art.10, comma 6, costituisce  disposizione di coordinamento.


Motivi del ricorso
Gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 - fra loro in combinato disposto introdurrebbero una modifica lesiva della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che attribuisce tali materie in via esclusiva allo Stato.
La disposizione regionale si pone in particolare in contrasto con la disciplina statale di riferimento, consentendo interventi anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino (di cui all'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»), sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi regionali ed aventi carattere vincolante per le amministrazioni. 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
Il ricorso ha prospettato censure poco chiare e non sufficientemente motivate. In particolare, non è chiaro in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del d.lgs. 152/2006.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 11, commi 1 e 2, prevede modifiche alla disciplina che regola gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminando il richiamo al rispetto della sagoma dell'edificio preesistente; può quindi aversi ristrutturazione edilizia – senza ampliamento nel caso della lettera a), e con ampliamento nel caso della lettera b) – anche se la costruzione che ne risulta non rispetta più la sagoma dell'edificio preesistente, ma soltanto il volume.


Motivi del ricorso
Eliminando l'obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente, la disposizione si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001, che impone - ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sottratti al permesso di costruire ed assoggettati a mera s.c.i.a. - il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


Decisione della Corte
Questione infondata
L'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 30 del d.l. 69/2013, oltre ad aver eliminato il riferimento all'obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ha tuttavia mantenuto fermo tale vincolo con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
La disposizione regionale si presenta come una attuazione, anziché come una violazione della normativa statale medesima. E' quindi non fondata la questione con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.
E' anche non fondata la questione con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per l'omessa previsione, da parte della disposizione regionale in esame, di una norma di contenuto identico (o almeno analogo) a quella statale.
Secondo un consolidato orientamento della Corte, infatti, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale.
Il silenzio della l.r. 32/2013 sul punto deve essere interpretato nel senso della vigenza della disposizione statale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001.

Dichiarazione:

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della l.r. Veneto 32/2013; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della medesima l.r. 32/2013.