Sentenza n.231 - deposito 10 2014

<p><em>Attivit&agrave; amministrativa - legge provvedimento</em></p>

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 21 Luglio  2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale) promosso dal Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione stabilisce che gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della Direzione generale I della Giunta regionale in carica, revocando contestualmente l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere e risolvendo il connesso contratto di lavoro a tempo determinato.

Motivi del ricorso


Prevedendo la revoca dell'incarico di Segretario generale con legge anziché con atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo, la disposizione viola:



  • l'art. 3 Cost., perché discrimina l'interessato rispetto alla generalità dei dirigenti ai quali viene revocato l'incarico;

  • l'art.11 Cost., perché pone l'interessato in una situazione di disparità processuale rispetto alla controparte, che può invece invocare direttamente in giudizio l'applicazione della legge regionale;

  • gli art. 24, primo comma e 113, secondo comma, Cost., perché esclude il diritto del lavoratore alla tutela diretta (dinanzi al G.O.) avverso la revoca dell'incarico prevista dal d. lgs. 165/2001;

  • l'art. 117, settimo comma, Cost., perché provoca una limitazione nei confronti del lavoratore (non essendoci stata una soppressione della figura del segretario ma una revoca ad personam dell'incarico) in violazione dei principi che devono sottendere alla legislazione regionale.


 


 

Decisione della Corte

Questione non fondata
La disposizione censurata costituisce una legge provvedimento, com'è reso palese sul piano soggettivo dall'unicità del suo destinatario e sul piano oggettivo dal fatto che disciplina un aspetto normalmente affidato non al legislatore, ma all'autorità amministrativa.
La natura di norma-provvedimento, da sola, non incide sulla legittimità della disposizione; la legittimità costituzionale delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore.
In assenza nell'ordinamento attuale di una riserva di amministrazione opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa.
Il passaggio dall'atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale, ma non determina in quanto tale una lesione del diritto a tale tutela.

Dichiarazione:

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Molise 14/2010.