Sentenza n.211 - deposito 18 2014

<p><em>Trattamento economico dei dipendenti regionali</em></p>

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), promosso dal Tribunale ordinario di Teramo

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione riconosce a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica provenienti da altra amministrazione i quali, in forza dell'art. 1, comma 1, della l.r. 118 del 1998 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex legge 285 del 1977), hanno mantenuto il trattamento economico di anzianità ivi eventualmente maturato.

Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Decisione della Corte

Questione fondata
La disposizione censurata disciplina la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l'ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali.
Secondo quando affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la retribuzione individuale di anzianità  costituisce un «istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio che è preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione». Pertanto, l'art. 43 della l.r. 6 del 2005 incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le condizioni previste. Esso, dunque, eccede dall'ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell'«ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della l.r. Abruzzo 6/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 16/2008, nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della l.r. 118/1998.