Sentenza n.422 - deposito 18 2002

Parchi

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della l. 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 8, comma 3, della legge 93/2001 prevede l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'ambiente, d'intesa con la Regione interessata, del Parco nazionale "Costa Teatina". Il Ministro per l'ambiente procede entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Motivi del ricorso

La Regione Abruzzo ritiene che la norma indicata della l. 93/2001, istitutiva del Parco nazionale per determinazione unilaterale dello Stato, violi gli articoli 5, 117, e 118 della Costituzione, sotto il profilo della mancata attivazione della procedura di leale collaborazione e del procedimento concertativo previsto da una serie di altre disposizioni statali e quindi svuotando il ruolo e la funzione costituzionalmente riconosciuti alla Regione Abruzzo medesima.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente.
Osserva che l'istituzione di nuovi parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia statali sia regionali, che si atteggiano differentemente nei diversi momenti in cui la procedura di istituzione si svolge. Il primo momento del procedimento, cioè la decisione iniziale che attiva le procedure in vista della creazione di un parco nazionale è espressione della competenza statale, che si radica nell'art. 9 della Costituzione finalizzato alla tutela dei valori protetti e può essere organizzata in modo che trovino espressione anche punti di vista regionali e locali (v. la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette). La norma impugnata non istituisce, ma prevede l'istituzione del Parco nazionale.

L'esito del giudizio non pregiudica l'ambito delle competenze determinato dalla nuova normativa: e non solo nel caso i cui, accogliendo la questione, la legge statale venga dichiarata costituzionalmente illegittima, azzerando quindi la situazione normativa, ma anche nel caso in cui la questione venga respinta.

Anche nel caso di rigetto della questione, e quindi di vigenza della norma impugnata, il nuovo assetto delle competenze potrà essere fatto valere dallo Stato e dalle Regioni con nuovi atti di esercizio, attraverso i quali esse potranno prendere ciò che la Costituzione dà loro, senza bisogno che sia previamente rimosso alcun impedimento normativo.

Le nuove norme costituzionali potranno essere applicate nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali o dalle Regioni contro leggi statali solo in riferimento all'esercizio di potestà legislative successive alla loro nuova definizione costituzionale.

Dichiarazione:

Dichiara non fondata la questione.