Giudizio principale di legittimità costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011); dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011) e dell'art. 1, commi 19 e 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 250, della l.r. 4 del 2011, stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni.
L'art. 1, comma 8, della l.r. 7 del 2011, nel consentire ai Comuni di avvalersi delle Province ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione allo scarico di acque reflue, richiama l'art. 1, comma 250, della l.r. 4 del 2011.
Motivi di censura
La disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto fisserebbe un livello di tutela inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, segnatamente dall'art. 124, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che fissa in novanta giorni il termine per provvedere sulla domanda di autorizzazione allo scarico, e dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che statuisce l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla materia ambientale.
Si estenda anche all'impugnato art. 1, comma 8, il medesimo vizio di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione richiamata, la quale fissa un livello di tutela inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1, comma 250, della l.r. 4 del 2011 stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto detto termine, l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca.
La disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell'ambiente, di competenza esclusiva statale. Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato. Inoltre, la previsione del silenzio-assenso dell'amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale, con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.
Pertanto, l'art. 1, comma 250, della l.r. 4 del 2011, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 5, della l.r. 7 del 2011, introduce la conclusione obbligatoria di contratti, per la fornitura di cure palliative da parte delle aziende sanitarie locali.
Motivi di censura
La disposizione avrebbe introdotto oneri non rispettosi dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 796, lettere a), b) e t), della legge 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), costituenti principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, la medesima disposizione, prevedendo la conclusione dei contratti con strutture sanitarie autorizzate, ma non accreditate, non assicurerebbe i livelli minimi di tutela della salute, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. anche sotto questo profilo.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Rinuncia al giudizio, con accettazione, a cui consegue l'estinzione del giudizio.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 19 della l.r. 14 del 2011 prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e, in particolare, che tale calendario ha validità triennale.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le disposizioni statali di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) richiedono che il calendario venatorio sia approvato con cadenza annuale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Ravvisa un contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, secondo cui le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria. Con tale formula, la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale. Detta interpretazione appare coerente, oltre che con la ricorrenza delle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – con cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.
E' pur vero che, dopo l'impugnazione, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto in materia, stabilendo in particolare che «La Giunta regionale, (…) entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia». Tuttavia, la Regione non ha in alcun modo dimostrato che la disposizione impugnata non sia stata applicata, di tal che, considerato che la modifica alla disciplina è stata adottata più di un anno dopo l'entrata in vigore della censurata disposizione, il vulnus, rappresentato dalla previsione del potere di adottare un calendario triennale, deve ritenersi già verificato, con conseguente impossibilità di dichiarare cessata, sul punto, la materia del contendere.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 35, della l.r. 14 del 2011, nella parte in cui introduce, nell'art. 1 della l.r. 4 del 2011, il comma 237-nonies, stabilisce che, se il numero delle domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private eccede il fabbisogno regionale programmato, si deve tener conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze. La medesima disposizione è impugnata altresì nella parte in cui introduce, nell'art. 1 della l.r. 4 del 2011, il comma 237-octodecies che, modificando l'art. 8, comma 5, della l.r. 16 del 2008, stabilisce che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa operano in regime di accreditamento, fermo il rispetto della procedura per l'accreditamento definitivo.
Motivi di censura
Quanto al comma 237-nonies, il ricorrente ritiene che esso violi il principio fondamentale stabilito dall'art. 8-quater, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992, secondo cui, in caso di superamento dei limiti di volume di attività prevista dalla programmazione sanitaria nazionale, la revoca dell'accreditamento deve essere operata in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato da strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative.
In ordine al comma 237-octodecies, reputa che esso violi l'art. 117, terzo comma, Cost., perché costituirebbe un intervento regionale in materia di accreditamento sanitario, tale da contravvenire al riparto di competenze fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «tutela della salute».
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Rinuncia «limitatamente all'articolo 1, comma 35, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecie, con conseguente estinzione del giudizio.
Questione non fondata
L'art. 1, comma 35, della l.r. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art. 1 della l.r. 4 del 2011 non è fondata. La disposizione regionale impugnata, che indica l'ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l'accreditamento istituzionale in caso di domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione, si applica alle sole strutture private, con la conseguenza che solo all'interno di tale categoria di strutture ha rilievo il criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale, ferma restando l'applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all'art. 8-quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative. In base a tale interpretazione – che, invero, é l'unica percorribile, posto che il criterio cronologico è previsto, appunto, per le sole strutture private lucrative e non per quelle pubbliche o private non lucrative – la norma non determina alcun vulnus al principio fondamentale della materia allegato dal ricorrente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della l.r. Campania 4/2011, nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, lettera a), della l.r. Campania 14/2011; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della l.r. Campania 14/2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art. 1 della l.r. 4/2011; estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, della l.r. Campania 7/2011; estinto, relativamente alle sole questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della l.r. Campania 14/2011, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies all'art. 1 della l.r. 4/2011.