Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma censurata dispone il trasferimento del personale del disciolto Consorzio di bonifica della Valle Telesina nell'organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, sotto comminatoria di scioglimento in caso di inadempimento.
Motivi del ricorso
La disposizione costituirebbe una legge provvedimento e, come tale, dovrebbe operare nel rispetto della funzione giurisdizionale, con riguardo alla decisione delle cause in corso, e dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà. Sotto detti profili, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché si limiterebbe ad ordinare il trasferimento nell'organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano dei dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell'inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito, senza regolare i numerosi aspetti problematici derivanti da un trasferimento ordinato dopo il significativo lasso temporale trascorso dal momento in cui la subentrata amministrazione ha iniziato a svolgere autonomamente le funzioni trasferite e, correlativamente, da quando il personale interessato ha smesso di esercitare le funzioni.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La norma impugnata, inserendosi in un contesto complesso e di risalente genesi, non comporta di per sè il sacrificio del principio del buon andamento, ma si limita ad esprimere la volontà del legislatore regionale di porre rimedio ad una situazione di inerzia amministrativa, che ha pregiudicato gravemente l'attuazione dell'originario provvedimento di scioglimento del Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di trasferimento delle attività principali al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano.
Detto provvedimento contemplava un'articolazione bifasica del procedimento di incorporazione del disciolto consorzio nelle amministrazioni in cui sarebbe confluito per contemperare l'esigenza di continuità dell'attività istituzionale dello stesso con quella di un riordino complessivo del suo personale, compatibile con la struttura ed il funzionamento degli enti riceventi; la prima fase presentava un carattere di immediata attuazione, la seconda doveva essere caratterizzata da un'adeguata istruttoria finalizzata ad assumere atti di trasferimento calibrati, tra l'altro, all'accertamento e alla regolarizzazione delle singole posizioni del personale dipendente interessato al trasferimento.
Agli adempimenti propedeutici al trasferimento del personale, stante la loro complessità, non poteva provvedere il legislatore regionale. Di conseguenza, la norma impugnata può essere interpretata come un mero sollecito alla conclusione della procedura, della quale detti adempimenti costituiscono presupposto indefettibile.
Anche la norma che prevede la finalizzazione del contributo regionale al personale trasferito può essere intesa come di carattere temporaneo e strettamente correlata alla specificazione delle singole posizioni contrattuali e dei pertinenti oneri.
Non potendo per sua natura prevedere la specificazione del procedimento di incorporazione del personale nell'organico e nelle funzioni – elemento indispensabile per razionalizzare l'impiego delle risorse in relazione alle finalità istituzionali – la legge regionale si è limitata a fissare una copertura temporanea attraverso una stima di massima degli oneri necessari per attivare detto processo.
Un vincolo di destinazione definitivo per il mero pagamento delle spese di personale non sarebbe costituzionalmente legittimo in quanto incompatibile con il principio dell'unità di bilancio, profilo specificativo dell'art. 81 Cost., «secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» e con quello di buon andamento perché l'impiego delle risorse per il pagamento del personale è inscindibilmente integrato con l'esercizio delle funzioni istituzionali, cui il personale stesso è preposto.
L'omesso esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità della questione.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Campania 11/2012.