Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia»
Contenuto delle disposizioni impugnate
Estinzione parziale del processo
Rinuncia parziale alla impugnazione, limitatamente agli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61, accettata dalla Regione resistente, con conseguente estinzione parziale del processo. Sono invece rimasti validi gli ulteriori i motivi di impugnazione con riferimento agli articoli 33 e 34.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 33 è impugnato solo nella parte in cui modificava il comma 6 dell'art. 16-bis della l.r. 56 del 1977. La norma oggetto di censura prevedeva che «sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24; c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.».
L'art. 3, comma 12, della sopravvenuta l.r. 17 del 2013 sostituisce nuovamente il comma 6 dell'art. 16-bis della l.r. 56 del 1977, disponendo che «sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA».
Motivi di censura
Anche nella nuova formulazione del comma 6 dell'art. 16-bis permane (ed anzi viene assunta quale regola generale nell'intero contesto dell'art. 16-bis) l'esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica di tutte le varianti finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale. A ciò consegue la violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in ragione della «arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale contenuta nell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 3-bis e comma 4, e nell'art. 12 del d.lgs. 152 del 2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e della verifica di assoggettabilità a VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati e solo per le varianti riguardanti singoli progetti», nonché per contrasto con l'art. 3 della stessa direttiva 2001/42/CE.
Decisione della Corte
Questione fondata
La tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale.
La valutazione ambientale strategica attiene alla materia «tutela dell'ambiente». Interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione. Lo spazio aperto alla legge regionale dal d.lgs. 152 del 2006 non può giungere fino a invertire le scelte (largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione) che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi.
Il comma 6 dell'art. 16-bis della l.r. 56 del 1977 (come sostituito dal censurato art. 33 della l.r. 3 del 2013) si inseriva nel contesto dei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti, disciplinate dall'art. 58 del d.l. 112 del 2008, finalizzati alla attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che comportino variante al piano regolatore generale (PRG) ai sensi del comma 1 dell'art. 16-bis della l.r. 56 del 1977 nel testo sostituito dal medesimo art. 33. La norma censurata prevedeva la sottrazione al processo di VAS, tanto delle varianti disciplinate dal medesimo articolo, allorquando esse «determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA», quanto degli specifici altri tipi di varianti contemplati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 6.
La radicale esclusione di tali varianti non solo dalla VAS, ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità, determinava un palese vulnus alla tutela approntata dalle norme del d.lgs. 152 del 2006.
In particolare, la censurata disciplina si poneva in contrasto con i commi 3 e 3-bis dell'art. 6, secondo i quali, rispettivamente, «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento»; e «L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.».
Tali disposizioni prevedono che la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda non da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi concretamente hanno capacità di produrre (come espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006).
Né assume alcun rilievo l'inciso contenuto nel primo periodo della norma, secondo cui, per le varianti che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di VIA (comma 6, primo periodo). E' infatti erroneo il convincimento circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi, è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 34 è impugnato nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 2, della l.r. 56 del 1977, in quanto stabilisce che le varianti del PRG debbano essere «conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali», senza prevedere la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di variante.
I commi da 14 a 18 dell'art. 3 della sopravvenuta l.r. 17 del 2013 sostituiscono diverse disposizioni della norma impugnata.
Motivi di censura
La mancata previsione della partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di variante si pone in contrasto con l'art. 145, comma 5, del d.lgs. 42 del 2004, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Le modifiche apportate alla norma censurata non assumono contenuto satisfattivo, giacché la prevista estensione di tale partecipazione all'organo ministeriale risulta limitata solo a specifiche varianti. Lo ius superveniens (dotato di un contenuto innovativo rispetto alla norma originaria che impedisce il trasferimento della questione), non contemplando tutte le varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale regolamentate dall'art. 17 della l.r. 56 del 1977 (varianti generali, strutturali e parziali, di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e 5), assume una portata che non ne soddisfa integralmente le pretese, con conseguente inidoneità a costituire presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Decisione della Corte
Questione fondata
Con riferimento alle varianti e revisioni al piano regolatore generale, comunale e intercomunale, l'art. 34 della l.r. 3 del 2013 (sostitutivo dell'art. 17 della l.r. 56 del 1977) – stabilito (al comma 1) che «Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici»; e che «il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti» – al comma 7 prevedeva (peraltro con riferimento alla sola adozione di alcune varianti parziali) un analitico iter procedimentale di approvazione in cui non era contemplata la partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Da ciò deriva l'evidente contrasto con la normativa statale, che – in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo». Costituisce, infatti, affermazione costante – su cui si fonda il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 – quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale». La generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, veniva a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.
L'art. 34 della l.r. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 2, della l.r. 56 del 1977, deve essere anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto non prevede la partecipazione degli organi del Ministero al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della l.r. Piemonte 3/2013, n. 3, nella parte in cui sostituisce l'art. 16-bis, comma 6, della l.r. 56/1977; l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, che sostituisce l'art. 17, comma 2, della l.r. 56/1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale; dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61.