Sentenza n.189 - deposito 2 2014

<p><em>Impianti di energia da fonti rinnovabili</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 30 della l.r. 18 del 2013 modifica la l.r. 1 del 2010 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), aggiungendovi l'art. 4-bis.Tale disposizione, al comma 2, prevede che, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del d.lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il d.m. 10 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

Motivi del ricorso

La disposizione censurata, affidando al Comitato Tecnico il compito di esprimere un parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387 del  2003, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché assegnerebbe unilateralmente a tale organismo una funzione totalmente nuova, in contrasto con il principio di leale collaborazione; sarebbero violati anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché le funzioni consultive assegnate ai Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico non sarebbero previste dalla legislazione statale in materia e anche gli artt. 117, terzo comma, e 97 Cost., perché l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplina il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica nel rispetto del principio di semplificazione, e la previsione di un parere obbligatorio aggraverebbe il procedimento, in contrasto con il principio del buon andamento.

Decisione della Corte

Questione fondata
La disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel regolare l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica (commi 3 e 4), reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale; tale norma è ispirata a canoni di semplificazione ed è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa.
La medesima natura di «principi fondamentali» è stata riconosciuta alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, in quanto costituiscono necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e la loro adozione è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La norma regionale impugnata inserisce nell'ambito del richiamato procedimento il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni e dunque prevede un adempimento ulteriore, così determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'inammissibilità della questione relativa all'art. 30 della l.r. Basilicata 18/2013, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della l.r. 1/2010, n. 1, limitatamente al comma 1; l'illegittimità costituzionale nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.