Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 62, comma 1, viene impugnato nella parte in cui dispone che la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. poiché la norma impugnata interviene nella materia concorrente delle «professioni» non rispettando il principio secondo il quale la individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla competenza legislativa statale di principio, competenza che nel caso specifico il legislatore ha esercitato con l'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, che attribuisce a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato la determinazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore regionale differenzia i requisiti professionali che devono possedere i titolari o i legali rappresentanti delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dell'attività di gestione tecnica da quelli previsti per il «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, creando una nuova figura professionale che non si rinviene nella legislazione statale di riferimento. In particolare il d.lgs. n. 79 del 2011 individua unicamente i requisiti professionali che deve possedere il «direttore tecnico», ovvero colui che svolge la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio, senza che rilevi in alcun modo la titolarità o la rappresentanza legale dell'agenzia.
Il legislatore regionale ha previsto ulteriori e diversi requisiti professionali per i titolari e i legali rappresentanti di agenzie di viaggio rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di «direttore tecnico» di agenzia di viaggio.
Intervenendo nella materia concorrente delle «professioni», la norma si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto non rispetta il principio secondo il quale la individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 63, comma 1, lettera b), prevede che l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa: a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011, da parte delle Province; b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
Motivi di censura
Il legislatore regionale ha previsto, per l'attività di gestione tecnica di agenzia di viaggio, requisiti professionali abilitanti diversi da quelli di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma impugnata, nell'individuare i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il «direttore tecnico» di agenzia di viaggio si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi comprendendo anche le ipotesi relative al riconoscimento di tale qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 63, comma 2, viene impugnato nella parte in cui dispone che: «Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo».
Motivi di censura
La norma impugnata, intervenendo nella materia concorrente delle «professioni», fa riferimento al requisito della formazione professionale per prescinderne e sostituirlo con il solo riferimento all'attività lavorativa presso una struttura privata.
Decisione della Corte
Questione fondata
Contrasto tra la norma regionale che equipara lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo con il periodo di formazione professionale e la disciplina statale che invece cumula la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 68, rubricato «Impresa professionale di congressi», viene impugnato nella parte in cui disciplina quest'ultima quale «attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni», rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Motivi di censura
La norma impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, intervenendo nella materia concorrente delle «professioni», non rispetterebbe il principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata alla normativa dello Stato. Inoltre, la stessa, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché introdurrebbe limitazioni all'attività economica in violazione dei principi di libera concorrenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata introduce una nuova figura professionale non prevista espressamente dalla legislazione statale, consistente nell'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni, rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio di tale attività ed istituisce anche gli elenchi provinciali delle imprese professionali esercenti tale attività.
Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 73, comma 4, viene impugnato nella parte in cui dispone che: «Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72».
Motivi di censura
La norma impugnata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto porrebbe un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio della professione di guida turistica, determinando un'indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, Parte terza, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Risulterebbe violato anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la norma impugnata contrasterebbe con la piena liberalizzazione della materia introdotta dall'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea − Legge europea 2013), che prevede la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata con riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
L'art. 3 della legge n. 97 del 2013 prevede che «1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica. […]».
Le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La norma impugnata introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, dell'art. 63, comma 2, dell'art. 68 e dell'art. 73, comma 4, della l.r. Umbria 13/2013; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, lettera b).