Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma impugnata dispone l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, come determinata in via temporanea per gli istituti bancari dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Motivi del ricorso
Lesione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario: la norma impugnata eccederebbe la facoltà di variazione delle aliquote riconosciuta alle Regioni limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, prevede che «A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi».
La costante giurisprudenza costituzionale ha affermato che la disciplina dell'IRAP rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., rimanendo attribuita alle Regioni una limitata facoltà di variazione dell'aliquota ed il potere di disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta.
La circostanza che l'imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l'imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi tributo proprio della Regione, con la conseguenza che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, in ragione di quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Assume rilievo decisivo verificare se la facoltà di variare l'aliquota IRAP, attribuita alle Regioni dal comma 3 dell'art. 16, sia limitata all'aliquota ordinaria o si estenda anche a quelle fissate dalla disciplina transitoria.
La disposizione parla – non a caso al singolare – di «aliquota di cui al comma 1» e dunque, già sul piano letterale, non può che riferirsi all'unica aliquota espressamente fissata in quest'ultimo comma, e cioè a quella generale: le altre, che sono oggetto di un semplice rinvio, sono pertanto estranee all'ambito di applicazione del comma 3.
Tale lettura trova poi conferma nella relazione allo schema del d.lgs. n. 446 del 1997 e anche nella giurisprudenza costituzionale intervenuta in ordine alla disciplina transitoria dell'IRAP (sentenza n. 357 del 2010 e n. 21 del 2005).
La differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, indicati negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 è stata dunque disposta dal legislatore in vista dell'obiettivo del mantenimento dell'originaria ripartizione del carico fiscale; obiettivo che non si potrebbe raggiungere ove fosse possibile una variazione dell'aliquota stessa. Anche il profilo sostanziale, pertanto, avvalora la tesi della immodificabilità delle aliquote speciali.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della l.r. Lombardia 27/2001.