Sentenza n.171 - deposito 11 2014

<p><em>Istituzione nuovo comune - copertura della spesa</em></p>

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), promosso dal TAR Piemonte

Contenuto delle disposizioni impugnate

Procedimento legislativo finalizzato alla creazione di un nuovo comune.

Motivi del ricorso

L'esegesi degli artt. 81, 97 e 119 Cost. porterebbe alla conclusione che non sia possibile – come invece risulterebbe dalla legge impugnata – istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria.

Decisione della Corte

Questione non fondata
La disciplina della divisione in più enti di un preesistente ente territoriale è sempre stata regolata in modo sintetico attraverso le disposizioni succedutesi nel tempo con diversa configurazione, ma sostanzialmente ispirate al criterio del riparto delle risorse in base al territorio e alla popolazione.
La «separazione patrimoniale» ed il «riparto delle attività e passività» nell'ipotesi di «variazioni alle circoscrizioni dei Comuni», spetta oggi alle Regioni.
Dalle disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di favor – devono avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi.
Il principio dell'invarianza della spesa è ancora più rilevante nel vigente contesto economico e giuridico, nel quale le esigenze della finanza pubblica allargata non consentono deroghe ai vincoli comunitari a favore degli enti che concorrono ai suoi risultati complessivi.
La legge regionale non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all'operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate. Si è limitata, in conformità alla propria legislazione in materia, a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.
Acclarata la necessità dell'invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e propedeutiche all'adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali, attività affidata dalla legge regionale alla Provincia. E' in questa sede applicativa che vengono definiti criteri di riparto più elaborati, in riferimento alle specifiche caratteristiche degli enti territoriali interessati. L'attività amministrativa inerente al riparto può essere assoggettata – ove gli enti interessati non trovino sintonia circa le sue modalità – al controllo giurisdizionale ed a quello di legalità-regolarità assegnato alla Corte dei conti.

Dichiarazione:

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Piemonte 1/2013.