Sentenza n.167 - deposito 11 2014

<p>Governo del territorio - protezione civile</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata prevede che non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale.

Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, terzo comma, per contrasto con l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 (che prevede il parere del competente ufficio tecnico regionale) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Decisione della Corte

Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto le disposizioni di leggi regionali che intervenivano sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica». In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali.
L'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 è qualificabile come «principio fondamentale» della materia, cui è ascrivibile la disposizione impugnata, in quanto appare funzionale ad assicurare l'«intento unificatore della legislazione statale», palesemente orientato a soddisfare quelle imprescindibili garanzie valevoli per tutti gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati con riguardo al rischio di calamità naturali. Trascende pertanto l'ambito della materia del «governo del territorio» o altro ambito di competenza riservato al legislatore regionale, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica e della «protezione civile.
La norma impugnata introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subordinando in alcun modo l'adozione delle varianti urbanistiche né all'acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica.


 


 

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l.r. Abruzzo 20/2013, n. 20.