Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal TAR Puglia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata vieta «la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto».
Motivi del ricorso
Il legislatore regionale non può stabilire divieti di realizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (tra cui le biomasse: art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 387 del 2003) prima dell'adozione delle linee guida (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003), né precluderne l'installazione in zona agricola (art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003).
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 enuncia principi fondamentali della materia concorrente attinente alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, dai quali la normativa regionale non può discostarsi. In particolare, il comma 7 del richiamato art. 12 stabilisce che gli impianti energetici da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Nella parte in cui afferma la compatibilità urbanistica dell'impianto energetico con la vocazione agricola del fondo, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili». Viceversa, laddove consente di temperare tale principio per casi specifici, in ragione, tra l'altro, delle esigenze del settore agricolo, la norma statale formula una ben delimitata eccezione rispetto alla regola. Lo sviluppo della rete energetica, che resta l'interesse prioritario, trova un contemperamento nella possibilità di sottrarre limitate porzioni di territorio agricolo all'insediamento dell'impianto, ove esse meritino cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale.
La norma regionale impugnata persegue un obiettivo che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale in cui la Corte ha già ravvisato la prevalenza della materia “energia”.
Eventuali limiti alla localizzazione non possono precedere, da parte della Regione, l'adozione delle linee guida, anche con specifico riguardo alle zone agricole.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2, comma 5, della l.r. 31 del 2008, che regola l'applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, e che resta del tutto privo di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, della medesima legge.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della l.r. Puglia 31/2008; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5.