Sentenza n.408 - deposito 26 2002

Rinvio governativo

Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Governo per il rinvio governativo della delibera legislativa provinciale n. 5/99ter riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La deliberazione legislativa n. 5/99 ter comprende un articolo unico relativo ad alcune disposizioni della legge finanziaria 1999 sui corsi di formazione manageriale per l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario.
Queste disposizioni erano già state rinviate dal Governo in data 30 aprile 1999 e riapprovate dal Consiglio provinciale nel disegno di legge 5/99bis. Nuovamente rinviate dal Governo nella seduta del 30 giugno 1999, il Consiglio provinciale le aveva riapprovate, a maggioranza assoluta, con il disegno di legge 5/99ter, in una formulazione diversa rispetto a quella precedente, in modo che risultasse l'intendimento di rispettare la disciplina statale dei requisiti di accesso al corso di formazione manageriale.

Motivi del ricorso

Secondo la Provincia autonoma, la delibera n. 5/99, in quanto riproduceva sostanzialmente la precedente delibera 5/99 bis, già oggetto di altro rinvio, doveva considerarsi "non nuova" costituendo il risultato di modifiche apportate in sede di riesame solo alle disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio. Il Governo quindi non poteva esercitare nuovamente il potere di rinvio nei confronti di delibera validamente approvata a maggioranza assoluta, potendo impedire la promulgazione della legge solo mediante ricorso alla Corte costituzionale.

Decisione della Corte

Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la legge costituzionale n. 3/2001 il cui art. 8 ha sostituito l'art. 127 della Costituzione, facendo venire meno il controllo preventivo di legittimità costituzionale; l'art. 10 della stessa legge stabilisce che, fino all'adeguamento del rispettivi statuti, le sue disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite.
Si devono quindi considerare non più applicabili quelle disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige che si riferiscono al rinvio governativo e prevedono l'impugnazione preventiva della delibera legislativa regionale: non c'è più il controllo preventivo del Governo.
La soppressione del sistema dei controlli preventivi delle leggi regionali (o provinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (v. anche ordinanza 377/2002).

La legge provinciale può essere immediatamente promulgata, salva la facoltà del Governo di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei modi e termini previsti dal nuovo art. 127.

Dichiarazione:

Dichiara cessata la materia del contendere.