Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, da 238 a 241, 243, 244, 245 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario
Contenuto delle disposizioni impugnate
Premessa
Con due distinti ricorsi, il Governo ha impugnato le leggi della Regione Campania 4/2011 e 3/2012.
La l.r. 4/2011 viene censurata relativamente alle disposizioni di cui ai seguenti novantanove commi (in parte aggregabili) dell'art. 1: 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, 238, 239, 240, 241, da 243 a 245, 263.
La l.r. 3/2012 è impugnata con riferimento ai commi 1, lettera c), e 2, dell'art. 1, recanti disposizioni, abrogative, modificative o integrative di corrispondenti norme della l.r. 4/2011.
Successivamente al primo ricorso, il Governo ha presentato formale rinuncia − che la Regione Campania ha accettato − relativamente alle disposizioni di cui ai commi 2, 26, 131, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 231 e 232 dell'art. 1 della l.r. 4/2011; in relazione a tali disposizioni è stata quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Con riguardo ancora all'art. 1 della l.r. 4/2011, le disposizioni di cui ai suoi commi 163, 193 e 204 sono state nel frattempo abrogate dall'art. 3, comma 1, della l.r. 41/2012; ulteriori disposizioni di cui ai commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 sono state, a loro volta, abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera e), della l.r. 3/2012.
In relazione, in particolare, alle norme di cui ai commi 163, 193, 204, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243, la Regione ha precisato che alle stesse non è stata data medio tempore attuazione; in relazione alle correlative questioni, è stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Viene di conseguenza meno la ragione della impugnativa anche in relazione al comma 240, che riguarda lo stanziamento degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui agli abrogati commi 238 e 239; sicché, anche in riferimento alla disposizione di cui al comma 240 viene dichiarata cessata la materia del contendere.
Viene dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione ai commi da 210 a 212, in ragione del carattere oggettivamente satisfattivo della correlativa abrogazione, attenendo quelle impugnate disposizioni alla disciplina di ambiti territoriali di taluni distretti sanitari, venuti meno a seguito dell'abrogazione stessa.
Contenuto della disposizioni impugnate
Il comma 34 prevede che «Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 7/2002» (fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti; ed il fondo di riserva per spese impreviste).
Motivi di censura
Violazione dell'art. 81, quarto comma, e conseguentemente dell'art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), per aver implementato le spese obbligatorie e le spese impreviste in assenza di copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle «maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario».
Decisione della Corte
Questione fondata
La destinazione delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale all'incremento dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/2002 si traduce in un surrettizio aumento di dette spese, non altrimenti specificate e senza che, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle provincie, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario −, convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 44 prevede che «Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013».
Motivi di censura
Contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), per non aver previsto l'obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), comprovante l'effettiva disponibilità delle economie; inoltre, per non aver rispettato neppure il comma 3 dell'art. 44 della l.r. di contabilità 7/2002, il quale stabilisce che «L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente».
Decisione della Corte
Questione fondata
In assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e della approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento dei piani di forestazione, tramite le economie e le risorse di cui all'art. 18, comma 4, della l.r. 1/2009, risulta illegittima per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost..
Del resto, l'art. 41, comma 2, lettera a), nonché lo stesso art. 44, comma 1, lettera d), della citata legge di regionale di contabilità, evocati dalla Regione, richiedono che le entrate con vincolo di destinazione siano già “accertate”.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 75 prevede che «La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l'IFEL».
Motivi di censura
Violazione degli articoli 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'impugnazione non si rivolge ad una norma di spesa, atteso che la stessa prevede soltanto la possibile futura istituzione di una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'IFEL, da definire dopo l'intervento di una delibera della Giunta, per cui non si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 77 riconosce «a decorrere dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania»; il comma 78, lettera a), prevede che i soggetti beneficiari del bonus (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) devono essere residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale.
Motivi di censura
Secondo il ricorrente, il comma 78, lettera a) − a prescindere dalla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. − contrasterebbe con l'art. 38 Cost., sotto il profilo della garanzia dell'assistenza sociale per ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione alla competenza legislativa attribuita allo Stato in via esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», per aver introdotto, in contrasto con l'art. 2, comma 1, della l. 328/2000, n. 328, una discriminazione sulla base di un criterio assolutamente empirico e privo di ogni ragionevole giustificazione quale quello della possibilità di presentare l'istanza ai soli soggetti «residenti in Campania da almeno 2 anni».
Decisione della Corte
Questione non fondata
La questione − che, con riguardo al cosiddetto «bonus bebè», investe propriamente il solo prescritto requisito della permanenza biennale sul territorio regionale − non è fondata, poiché non è irragionevole la previsione regionale che si limiti a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 123 stanzia sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari.
Motivi di censura
Violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, ed 81, quarto comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La spesa non indica una chiara copertura finanziaria, in violazione dei parametri evocati dal ricorrente.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 124 prevede l'adozione, da parte degli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania, di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio.
Motivi di censura
La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché, nel prevedere la necessaria automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualità dell'aria presso tutti gli impianti in esame, «indipendentemente da una verifica tecnica circa l'utilità di tali stazioni circa il rispetto dei criteri di ubicazione su macro scala e su micro scala», si porrebbe in contrasto con l'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); e viola, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., per elusione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non essendo in grado, la censurata disciplina, di raggiungere l'obiettivo di un livello di tutela ambientale più avanzato di quello prescritto dalla normativa comunitaria recepita da quella nazionale, in forza della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); e contrasti, infine, anche con l'art. 3 Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata in relazione ai parametri di cui all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., rimanendo assorbito l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.
La materia implicata dalla disciplina prevista dalla disposizione oggetto di censura (che attiene alla tutela della qualità dell'aria per porre rimedio al relativo inquinamento) è da ricondursi, infatti, alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata alla competenza statale esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La norma impugnata, mancando di distinguere, tra i progetti soggetti ad AIA, quelli di competenza regionale da quelli di competenza statale, impone anche a quest'ultimi la dotazione del sistema di monitoraggio dell'aria, quale condizione per ottenere – o comunque mantenere – l'autorizzazione all'esercizio, con conseguente invasione nella competenza statale in materia; inoltre, la normativa statale prevede che l'installazione o l'adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria per impianti che producono emissioni siano disposte in sede di valutazione di impatto ambientale solo se la Regione consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. Si tratta, dunque, di una valutazione caso per caso, che deve comunque condurre ad una stazione di misurazione conforme alle disposizioni dello stesso d.lgs. 155/2010.
Ne consegue che in materia di competenza esclusiva statale, quale è quella ambientale, la norma denunciata ha previsto una installazione di un sistema di monitoraggio dell'aria presso tutti i siti degli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale in contrasto, quindi, anche con l'anzidetta disciplina dettata dalla legge statale, di recepimento del diritto europeo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
I commi da 135 a 138 dettano disposizioni sulla costituzione, da parte della Regione, di una Società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, con oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto delle piccole e medie imprese, alla quale possono essere anche trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., con riferimento all'art. 117, terzo comma, per mancanza della copertura finanziaria. Violazione anche della normativa comunitaria (e quindi dell'art. 117, primo comma, Cost.), nella parte in cui le disposizioni prevedono la possibilità di «acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi»; le disposizioni sono lesive della possibilità del «controllo analogo» in materia di affidamento in house, nonché del principio che la società affidataria debba operare esclusivamente per l'ente pubblico di appartenenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata con riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.: la dotazione finanziaria per le spese di investimento ai fini dell'attuazione delle norme (che prevedono la costituzione di una società finanziaria regionale per azioni per l'attuazione degli obiettivi, dei programmi e delle direttive regionali, a capitale pubblico prevalente e partecipazione della Regione in misura non inferiore al 51%) «è definita con successivo provvedimento», per euro 5.200.000,00, di cui euro 200.000,00 «appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione», non essendo la stessa legge di spesa a prevedere la copertura finanziaria, che peraltro non viene individuata, là dove inoltre neppure l'UPB di riferimento è indicata in modo specifico.
Fondata anche la censura relativa alla violazione dei principi sull'“affidamento in house”, e dunque di contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., non essendo il controllo analogo reso effettivo dall'oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione di programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società e di operare a supporto delle PMI.
Contenuto della disposizione impugnata
I commi da 142 a 154 disciplinano le modalità di erogazione di incentivi per i nuovi investimenti produttivi e per l'incremento dell'occupazione.
Motivi di censura
Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), in quanto l'introdotta disciplina di nuovi incentivi ed investimenti produttivi delle imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi, risulterebbe priva di copertura finanziaria, giacché sulla pertinente UPB 2.83.243, denominata «Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura», non sussisterebbero risorse finanziarie per le finalità sopra esposte. Contrasto inoltre, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per invasione della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», in quanto, le disposizioni censurate, vertendo su agevolazioni e incentivi, riguarderebbero la materia della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
Sulla UPB 2.83.243, di cui alla l.r. 5/2011 non risulta l'«ambito 2 − Sviluppo economico − Funzione obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8», che in base all'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 attuerebbe la copertura finanziaria per gli incentivi e agevolazioni contemplati dalle disposizioni denunciate. Ne consegue il contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 207 autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalla legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché dalla legge regionale n. 11/2007. L'assessore alle politiche sociali deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse».
Motivi di censura
La disposizione viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. in quanto non prevede la certificazione che comprovi l'effettiva disponibilità delle contemplate economie nell'ambito del conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), venendo in contrasto anche con l'art. 44, comma 3, della l.r. 7/2002.
Decisione della Corte
Questione fondata
In assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione, e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività previste dalle leggi menzionate dalla disposizione denunciata è assente, e ciò innesta il contrasto, con l'art. 81, quarto comma, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 263 prevede l'istituzione, da parte della Regione Campania, del distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale e prevede che il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB».
Motivi di censura
Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. per omessa indicazione sia della UPB su cui far gravare gli oneri, sia della relativa copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il finanziamento per l'istituzione del distretto industriale non prevede copertura finanziaria per farvi fronte, né indica la UPB su cui dovrebbe essere iscritto. Ciò in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., che richiede chiarezza nella previsione di spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione che le contempla.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 27 stabilisce che «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci.».
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), − sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» − e terzo comma, Cost. − in materia di principi di «coordinamento della finanza pubblica» − in quanto contrasterebbe con l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione è stata modificata dalla l.r. 41/2012, ma la modifica non incide sostanzialmente sui termini della questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione non è satisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, lo scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente.
Non rileva, infatti, che, nel sostituire la sanzione di inefficacia con quella di nullità, la norma regionale riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004). Ciò che conta è che la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale.
Contenuto della disposizione impugnata
I commi da 164 a 166, da 176 a 191 e 203 prevedono l'erogazione di contributi straordinari e l'istituzione di fondi straorinari a favore di diverse società, accademie, enti ed istituti operanti in ambito culturale – artistico.
Motivi di censura
Le disposizioni violano l'art. 117, terzo comma, Cost. − in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – in quanto, prevedendo l'istituzione di fondi straordinari, contrasterebbero con l'art. 1, comma 174, della legge 311/ 2004, il quale dispone il divieto di spese non obbligatorie; e (il comma 180) con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), in quanto norma di spesa priva della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Questione fondata
Tutte le norme prevedono, espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della l. 311/2004, così da porre misure lesive della competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di «ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale».
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 209 prevede che il Servizio sanitario regionale può avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare, della fondazione CEINGE, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro».
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. − in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – e dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto il Piano di rientro non contempla tali costi; eccederebbe inoltre le competenze della Giunta e lederebbe i decreti commissariali.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Il comma 209 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2012 (a decorrere dal 29 gennaio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2 della stessa legge), e l'attuale formulazione fa esplicito riferimento alla necessaria coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i documenti ad esso collegati, in senso satisfattivo delle ragioni della censura.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 215 stabilisce che «La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa».
Motivi di censura
Contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione, oltre ad interferire con il Piano di rientro, è priva di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 221 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare.
Motivi di censura
La disposizione non prevede alcun riferimento al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
La disposizione è stata modificata prevedendo che l'Osservatorio svolge le proprie funzioni in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Contenuto della disposizione impugnata
I commi da 224 a 230 dettano disposizioni concernenti le attività che devono essere svolte in via sperimentale dalla So.Re.Sa, delegata alla esecuzione dei pagamenti dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti regolarmente accertati delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere individuate con deliberazione della Giunta.
Motivi di censura
Le disposizioni assegnano alla Giunta attribuzioni spettanti al commissario ad acta.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
La disposizione è stata modificata inserendo in tutti i commi il riferimento alla coerenza con la programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati.
Contenuto della disposizione impugnata
I commi da 244 a 245 autorizzano la Giunta a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia regionale sanitaria in osservanza di determinati criteri.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 120 Cost., in quanto, nel configurare l'ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta, verrebbero a ledere le prerogative commissariali in materia sanitaria, mancando di specificare «che, anche a seguito della riforma, detta Agenzia continua a svolgere attività di supporto alla programmazione sanitaria del SSR».
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Le disposizioni sono state oggetto di successive modifiche, e prevedono che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244.
Si tratta, quindi, di modifiche satisfattive dell'interesse dedotto nell'impugnazione, giacché si prevede che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244, come auspicato dal ricorrente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della l.r. Campania 4/2011; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 75 e 78, lettera a); estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232; cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 37, 163, 193, 204, da 209 a 212, da 217 a 219, da 221 a 230, da 238 a 241, da 243 a 245.