Sentenza n.136 - deposito 21 2014

<p>Caccia - tutela dell'ambiente</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione stabilisce che «l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta».

Motivi del ricorso

Il testo originario della norma permetteva tale caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
Già la sentenza 315/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale analoga a quella impugnata, nella parte in cui consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle medesime,  per contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che permette la caccia controllata all'interno delle aree contigue ai soli residenti.
Posto che lo Stato, in tal modo, avrebbe dettato un inderogabile standard di tutela ambientale, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013, avrebbe violato la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Decisione della Corte

Questione fondata
La sentenza 315/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Liguria di contenuto identico a quello della disposizione in esame, essendo stato ravvisato contrasto tra la disposizione regionale e l'art. 32, comma 3, della l. 394/1991, che esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell'ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla l. 157/1992.
Il medesimo contrasto è ravvisabile con la norma in esame, poiché i cacciatori che accedono all'ambito territoriale su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta possono anche non risiedere in uno dei Comuni di queste aree.
In tal senso depongono non solo l'art. 14, comma 5, della l. 157/1992, ma anche la specifica normativa regionale che, nel definire i criteri di ammissione dei cacciatori per ogni ambito territoriale, non esige che essi siano ivi residenti.
La disposizione si pone quindi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. Piemonte 11/2013 nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.