Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge».
Motivi del ricorso
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, inserendo nei contratti di formazione specialistica non meglio precisate clausole aggiuntive, interviene nella definizione del loro contenuto, invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui è espressione l'articolo 37 del d. lgs. 368/1999, attuativo di normativa comunitaria. Viola inoltre l'art. 117, terzo comma, per contrasto con il medesimo art. 37, che recherebbe un principio fondamentale in materia, simultaneamente, di «professioni», in quanto disciplinerebbe aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti didattici per l'accesso alle professioni sanitarie; di «tutela della salute», in quanto sarebbe finalizzato ad assicurare la salute dei cittadini; di «istruzione», in quanto disciplinerebbe la formazione professionale; viola infine l'art. 3 Cost., poiché, stabilendo che le clausole da essa previste si applicano soltanto ai contratti stipulati dagli specializzandi “aggiuntivi”, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma riprende le disposizioni statali in materia di formazione specialistica dei medici, che lasciano uno spazio di intervento al legislatore regionale.
Si ravvisa quindi una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione censurata si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (ordinamento civile, professioni e tutela della salute).
Applicando il criterio della valorizzazione dell'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, si esclude che la norma in esame sia riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». La disposizione va invece ascritta, in prevalenza, a materie diverse e segnatamente a quella delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», in ragione della stretta inerenza che essa presenta con la formazione del medico specializzando, dalla quale dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza; ed invero, entrambi questi aspetti sono condizionati, sotto molteplici profili, dalla preparazione dei sanitari in formazione.
Entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale.
La Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Veneto 9/2013.